Pronuncia 194/1985
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, d.l. 15 dicembre 1979 n. 625 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica), conv. nell'art. 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15; dell'art. 280, u.c., codice penale e dell'art. 3, u.c., legge 29 maggio 1982 n. 304, promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1984 dalla Corte d'Assise di Genova nei procedimenti penali riuniti a carico di Miglietta Fulvia ed altri, iscritta al n. 1010 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 bis dell'anno 1985. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, del d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, così come convertito nell'art. 1 della l. 6 febbraio 1980 n. 15, sollevata dalla Corte d'Assise di Genova con ordinanza 24 febbraio 1984 (pervenuta a questa Corte l'8 agosto successivo) con riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.; dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 280, ultimo comma, cod. pen., sollevata dalla stessa autorità giudiziaria con la stessa ordinanza, con riferimento all'identico parametro; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, della l. 29 maggio 1982, n. 304, sollevata sempre dalla stessa Corte d'Assise, collo stesso provvedimento e con riferimento al detto parametro, limitatamente alla parte in cui non prevede che non si applichi l'ultimo comma dell'art. 280 cod. pen., quando ricorrono le circostanze di cui ai precedenti commi dell'articolo impugnato. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1985. F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Relatore: Ettore Gallo
Data deposito: Wed Jul 03 1985 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: ROEHRSSEN
Massime
SENT. 194/85 A. CIRCOSTANZE DI REATO - AGGRAVANTE DELLA FINALITA' DI TERRORISMO O EVERSIONE - PRECLUSIONE ALL'APPLICAZIONE DI ATTENUANTI GENERICHE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - dl 15 dicembre 1979, n. 625 conv. in l 6 febbraio 1980, n. 15, art. 1. - cst art. 3, primo comma.
Norme citate
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 1
Parametri costituzionali
SENT. 194/85 B. CIRCOSTANZE DI REATO - AGGRAVANTE DELLA FINALITA' DI TERRORISMO - ATTENTATO ALLA INCOLUMITA' O ALLA VITA - PRECLUSIONE ALL'APPLICAZIONE DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI - INSUSSISTENZA - PRECLUSIONE DEL SOLO GIUDIZIO DI BILANCIAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - cp art. 280, ultimo comma. - cst art. 3, primo comma.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 194/85 C. CIRCOSTANZE DI REATO - FINALITA' DI TERRORISMO O EVERSIONE - FATTI COMMESSI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 6 FEBBRAIO 1980, N. 15 - PRECLUSIONE ALL'APPLICAZIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE PER I DISSOCIATI CHE ABBIANO COLLABORATO CON LA GIUSTIZIA - ERRATA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - l 29 maggio 1982, n. 304, art. 3, ultimo comma. - cst art. 3.
Norme citate
- legge-Art. 3