Pronuncia 194/1985

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, d.l. 15 dicembre 1979 n. 625 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica), conv. nell'art. 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15; dell'art. 280, u.c., codice penale e dell'art. 3, u.c., legge 29 maggio 1982 n. 304, promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1984 dalla Corte d'Assise di Genova nei procedimenti penali riuniti a carico di Miglietta Fulvia ed altri, iscritta al n. 1010 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 bis dell'anno 1985. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, del d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, così come convertito nell'art. 1 della l. 6 febbraio 1980 n. 15, sollevata dalla Corte d'Assise di Genova con ordinanza 24 febbraio 1984 (pervenuta a questa Corte l'8 agosto successivo) con riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.; dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 280, ultimo comma, cod. pen., sollevata dalla stessa autorità giudiziaria con la stessa ordinanza, con riferimento all'identico parametro; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, della l. 29 maggio 1982, n. 304, sollevata sempre dalla stessa Corte d'Assise, collo stesso provvedimento e con riferimento al detto parametro, limitatamente alla parte in cui non prevede che non si applichi l'ultimo comma dell'art. 280 cod. pen., quando ricorrono le circostanze di cui ai precedenti commi dell'articolo impugnato. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1985. F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Ettore Gallo

Data deposito: Wed Jul 03 1985 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ROEHRSSEN

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Massime

SENT. 194/85 A. CIRCOSTANZE DI REATO - AGGRAVANTE DELLA FINALITA' DI TERRORISMO O EVERSIONE - PRECLUSIONE ALL'APPLICAZIONE DI ATTENUANTI GENERICHE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - dl 15 dicembre 1979, n. 625 conv. in l 6 febbraio 1980, n. 15, art. 1. - cst art. 3, primo comma.

E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 cosi' come convertito nella l. 6 febbraio 1980, n. 15, censurato in quanto, per i reati aggravati da finalita' di terrorismo o eversione, escluderebbe l'applicazione delle attenuanti generiche, atteso che identica questione proposta nei medesimi termini e' stata gia' dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione. - S. n. 38/1985.

Norme citate

  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 1

Parametri costituzionali

SENT. 194/85 B. CIRCOSTANZE DI REATO - AGGRAVANTE DELLA FINALITA' DI TERRORISMO - ATTENTATO ALLA INCOLUMITA' O ALLA VITA - PRECLUSIONE ALL'APPLICAZIONE DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI - INSUSSISTENZA - PRECLUSIONE DEL SOLO GIUDIZIO DI BILANCIAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - cp art. 280, ultimo comma. - cst art. 3, primo comma.

Non e' esatto affermare che l'art. 280, ultimo comma, c.p., (attentato per finalita' terroristiche o di eversione) introdotto con il d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, conv. in l. 6 febbraio 1980, n. 15, a norma del quale le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma dello stesso articolo (lesioni gravissime o gravi, o morte della persona,in conseguenza dell'attentato) non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, non consenta l'applicazione delle circostanze attenuanti, in quanto cio' che non e' consentito (come si e' gia' affermato per l'analoga disposizione dell'art. 1, comma terzo, dello stesso d.l. 15 dicembre 1979, n. 625) e' solo il c.d. giudizio di bilanciamento. Tale interpretazione dell'art. 280 c.p. (con conseguente esclusione del denunciato contrasto di esso con il principio di eguaglianza) va affermata - in relazione all'ipotesi delle lesioni gravissime o gravi - non soltanto nel caso in cui queste siano derivate da attentato alla incolumita', ma anche in quello in cui risultino causate da attentato alla vita. (Infondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 280, u.c., cod. pen. in riferimento all'art. 3 Cost.) - S. n. 38/1985.

Parametri costituzionali

SENT. 194/85 C. CIRCOSTANZE DI REATO - FINALITA' DI TERRORISMO O EVERSIONE - FATTI COMMESSI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 6 FEBBRAIO 1980, N. 15 - PRECLUSIONE ALL'APPLICAZIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE PER I DISSOCIATI CHE ABBIANO COLLABORATO CON LA GIUSTIZIA - ERRATA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - l 29 maggio 1982, n. 304, art. 3, ultimo comma. - cst art. 3.

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, u.c., l. 29 maggio 1982, n. 304, nella parte in cui non prevede l'esclusione dalle preclusioni all'applicazione delle attenuanti generiche, contenute nell'art. 280 c.p., - cosi' come invece espressamente contempla l'esclusione di quelle di cui all'art. 1 della l. 6 febbraio 1980, n. 15 - per coloro che, avendo commesso reati per finalita' di terrorismo od eversione dell'ordine democratico, collaborano con le autorita' di polizia o giudiziaria. L'ordinanza con cui la questione e' stata sollevata manca infatti di adeguata motivazione.

Norme citate

  • legge-Art. 3

Parametri costituzionali