Pronuncia 361/1985

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 413, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo sostituito dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 promosso con l'ordinanza emessa il 17 gennaio 1978 dal Pretore di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Mameli Nunziata e C.A.S.A. s.p.a. iscritta al n. 220 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 dell'anno 1978. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 413 comma secondo c.p.c. (sub art. 1 l. 11 agosto 1973 n. 533) in riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui per le controversie d'agenzia esclude la competenza del giudice del luogo dello svolgimento del rapporto, sollevata con ordinanza 17 gennaio 1978 del Pretore di Cagliari in funzione di giudice del lavoro (n. 220 R.O. 1978). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985. F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Virgilio Andrioli

Data deposito: Sat Dec 21 1985 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: PALADIN

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Massime

SENT. 361/85. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CONTROVERSIE SU RAPPORTI DI AGENZIA - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - pc art. 413, secondo comma. - cst art. 3.

Poiche' successivamente all'ordinanza di rimessione l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione, in adesione al quale il giudice a quo aveva sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 413, comma secondo, c.p.c. nella parte in cui per le controversie in materia di rapporto di agenzia escludeva la competenza - operante nelle controversie di lavoro subordinato - del giudice del luogo dello svolgimento del rapporto, si e' evoluto applicando i fori alternativamente previsti nell'art. 413 c.p.c. - della dipendenza e dell'azienda - ed in un secondo tempo il forum contractus, la lamentata discrasia fra lavoratori subordinati e agenti, determinata dalla diversa ampiezza dell'area di scelta dei fori alternativamente previsti nella norma suddetta, oggi non e' piu' sussistente ove si rifletta che la nozione di "dipendenza" non si concilia con la funzione economica e la disciplina del rapporto d'agenzia. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 413, secondo comma, c.p.c., in parte qua, in riferimento all'art. 3 Cost.).

Parametri costituzionali