Pronuncia 4/1985

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - AVV. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - AVV. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma secondo, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1980 dal Tribunale di Rovereto nel procedimento penale a carico di Marzadro Attilio, iscritta al n. 646 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 dell'anno 1980. Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Alberto Malagugini. Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Rovereto dubita della legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo comma, cod. pen. - concernente la facoltà del giudice di aumentare la pena dell'ammenda fino al triplo quando essa, anche se applicata nel massimo, possa presumersi inefficace per le condizioni economiche del reo - assumendo che detta disposizione, in quanto non prevede l'obbligo della preventiva contestazione delle circostanze che legittimano tale aumento, violerebbe il diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost.. Considerato che nel nuovo testo dell'art. 26 c.p., come sostituito con l'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la disposizione impugnata è stata soppressa; che, d'altra parte, l'analoga previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 133 bis c.p. - introdotto con l'art. 100 della medesima legge n. 689 del 1981 - risulta inserita in un diverso contesto normativo, nel quale le condizioni economiche del reo assurgono a criterio generale di determinazione della pena pecuniaria (primo comma) e vengono in considerazione, non solo per consentirne l'aumento fino al triplo quando la misura massima sia ritenuta inefficace, ma anche per legittimare la diminuzione sino ad un terzo della pena minima, quando questa sia ritenuta eccessivamente gravosa; che, pertanto, appare necessario restituire gli atti al giudice a quo affinché riesamini la rilevanza della questione sollevata alla stregua delle disposizioni sopravvenute.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Rovereto. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1985. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Alberto Malagugini

Data deposito: Mon Jan 14 1985 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: ELIA

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Massime

ORD. 4/85. PENA - AMMENDA - FACOLTA' DI AUMENTO FINO AL TRIPLO - MANCATA PREVISIONE DELLA CONTESTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE LEGITTIMANTI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.

Vanno restituiti al giudice a quo, perche' accerti la persistente rilevanza della questione di legittimita' costituzionale alla stregua della legge 24 novembre 1981, n. 689, sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione, gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, secondo comma, cod. pen. - concernente la facolta' del giudice di aumentare la pena dell'ammenda fino al triplo quando essa, anche se applicata nel massimo, possa presumersi inefficace per le condizioni economiche del reo - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., in quanto detta disposizione non prevede l'obbligo della preventiva contestazione delle circostanze che legittimano tale aumento. Nel nuovo testo dell'art. 26, cod. pen., come sostituito con l'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la disposizione impugnata e' stata infatti soppressa, mentre l'analoga previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 133 bis, cod. pen., - introdotto con l'art. 100 della medesima legge n. 689 del 1981 - risulta inserita in un diverso contesto normativo, nel quale le condizioni economiche del reo assurgono a criterio generale di determinazione della pena pecuniaria (primo comma) e vengono in considerazione, non solo per consentirne l'aumento fino al triplo quando la misura massima sia ritenuta inefficace, ma anche per legittimare la diminuzione sino ad un terzo della pena minima, quando questa sia ritenuta eccessivamente gravosa.

Norme citate

Parametri costituzionali