Pronuncia 108/1987
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 101, 102, 103, 105, 106 e 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); artt. 136 del cod. pen. e 586 del cod. proc. pen. promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 3 luglio 1982 dal magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Firenze nel procedimento per la esecuzione di pena pecuniaria convertita nei confronti di Rabizzi Vero iscritta al n. 593 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 dell'anno 1983; 2) ordinanza emessa il 14 dicembre 1982 dal Pretore di Foligno nel procedimento penale a carico di Mocerino Vincenzo iscritta al n. 112 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983; 3) ordinanza emessa il 22 novembre 1984 dal Pretore di Prato nel procedimento esecutivo nei confronti di Ariani Giuliana iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125-bis dell'anno 1985; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1986 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Firenze con ordinanza del 3 luglio 1982 (r.o. 593/82); 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 136 c.p., 102, 103, 105 e 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - il primo nel testo sostituito con l'art. 101 di detta legge - nonché dei primi quattro commi dell'art. 586 c.p.p., nel testo sostituito con l'art. 106 della medesima legge, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Foligno con ordinanza del 14 dicembre 1982 (r.o. 112/83); 3) dichiara la illegittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 586 c.p.p., nella parte in cui non prevede che la conversione della pena pecuniaria rateale ivi disciplinata avvenga previo accertamento dell'insolvibilità del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per l'ammenda; 4) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del sesto comma dell' art. 586 c.p.p., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Foligno con la predetta ordinanza; 5) dichiara la illegittimità costituzionale del settimo comma dell'art. 586 c.p.p., nella parte in cui esclude che l'opposizione promossa avverso il provvedimento che ordina la conversione della pena pecuniaria abbia effetto sospensivo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987. Il Presidente: LA PERGOLA Il Redattore: SPAGNOLI Depositata in cancelleria il 7 aprile 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE
Relatore: Ugo Spagnoli
Data deposito: Tue Apr 07 1987 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: LA PERGOLA
Massime
SENT. 108/87 A. ESECUZIONE PENALE - PENA PECUNIARIA - CONVERSIONE - SANZIONI SOSTITUTIVE - LIBERTA' CONTROLLATA E LAVORO SOSTITUTIVO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- legge-Art. 107
Parametri costituzionali
SENT. 108/87 B. GIUDICE 'A QUO' - PRETORE CHIAMATO A DISPORRE LA CONVERSIONE DELLA PENA PECUNIARIA - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE INCIDENTI DI COSTITUZIONALITA' - SUSSISTENZA.
Norme citate
- legge-Art. 107
Parametri costituzionali
SENT. 108/87 C. ESECUZIONE PENALE - PENA PECUNIARIA - CONVERSIONE - AUTOMATICITA' IN CONSEGUENZA DELL'IMPOSSIBILITA' DI ADEMPIMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Norme citate
- legge-Art. 106
- codice di procedura penale 1930-Art. 586, comma 6
Parametri costituzionali
SENT. 108/87 D. ESECUZIONE PENALE - PENA PECUNIARIA - CONVERSIONE - INDIFFERIBILITA' IN CONSEGUENZA DELL'IMPOSSIBILITA' DI ADEMPIMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Norme citate
- legge-Art. 106
- codice di procedura penale 1930-Art. 586, comma 6
Parametri costituzionali
SENT. 108/87 E. ESECUZIONE PENALE - PENA PECUNIARIA - CONVERSIONE - SANZIONI SOSTITUTIVE - LIBERTA' CONTROLLATA E LAVORO SOSTITUTIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- legge-Art. 101
- codice di procedura penale 1930-Art. 586, comma 4
- codice di procedura penale 1930-Art. 586, comma 2
- legge-Art. 103
- legge-Art. 102
- codice penale-Art. 136
- legge-Art. 106
- legge-Art. 105
- codice di procedura penale 1930-Art. 586, comma 3
- codice di procedura penale 1930-Art. 586, comma 1
- legge-Art. 107
Parametri costituzionali
SENT. 108/87 F. ESECUZIONE PENALE - PENA PECUNIARIA - CONVERSIONE - OPPOSIZIONE AVVERSO IL RELATIVO PROVVEDIMENTO - EFFICACIA SOSPENSIVA - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN 'PARTE QUA'.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 586, comma 7
Parametri costituzionali
SENT. 108/87 G. ESECUZIONE PENALE - PENA PECUNIARIA RATEALE - CONVERSIONE - PRESUPPOSTI - ACCERTATA INSOLVIBILITA' DEL CONDANNATO - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 586, comma 5
- legge-Art. 106