Pronuncia 28/1987

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi sull'ammissibilità ai sensi dell'art. 2, comma primo, legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, delle richieste di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 842 del codice civile approvato con r.d. del 16 marzo 1942, n. 262, e degli artt. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Princìpi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia), iscritti ai nn. 29 e 30 del registro referendum; Viste le ordinanze con le quali il 13 dicembre 1986 l'Ufficio centrale per i referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittime le suddette richieste; Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1987 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari; Uditi l'Avv. Valerio Onida per il Comitato promotore e gli Avvocati Angelo Clarizia, Pietro Rescigno e Claudio Rossano per le associazioni venatorie;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile: a) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 842 del codice civile (iscritta al n. 29 reg. ref.); b) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (iscritta al n. 30 reg. ref.) nei termini indicati in epigrafe; entrambe dichiarate legittime con ordinanze in data 13 dicembre 1986 dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987. Il Presidente: LA PERGOLA Il Redattore: FERRARI Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE

Relatore: Giuseppe Ferrari

Data deposito: Tue Feb 03 1987 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: LA PERGOLA

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Massime

SENT. 28/87 A. PROCEDIMENTO - INTERVENTO IN GIUDIZIO - LEGITTIMAZIONE - ASSOCIAZIONI VENATORIE - ESCLUSIONE.

Nel giudizio di ammissibilita` di richieste di referendum abrogativo deve dichiararsi inammissibile - ai sensi dell'art. 33, L.n. 352 del 1970 - l'intervento di associazioni venatorie, ne` al riguardo puo` trovare applicazione l'art. 32 della stessa legge (che prevede l'intervento di gruppi politici nel procedimento davanti all'Ufficio centrale per il referendum) per la diversa finalita` caratterizzante il procedimento di ammissibilita' dinanzi alla Corte costituzionale.

Norme citate

  • legge-Art. 33
  • legge-Art. 32

Parametri costituzionali

SENT. 28/87 B . CACCIA - ESERCIZIO - A) FONDI "APERTI" - ACCESSO - DIVIETO - POTERE DEL PROPRIETARIO - LIMITI - B) PROTEZIONE E TUTELA DELLA FAUNA - DISCIPLINA - INAMMISSIBILITA' DELLE RICHIESTE DI REFERENDUM ABROGATIVO.

Non deve essere sottoposto a consultazione popolare un quesito referendario di dubbio significato. (Inammissibilita` delle richieste di referendum popolare per l'abrogazione: a) dell'art. 842 del cod.civ. - che prevede l'esercizio della caccia e della pesca nei fondi di proprieta` privata - in quanto risulta precluso all'elettore, favorevole all'abrogazione di una sola fra le due ipotesi normative, di operare una scelta fra esse, confondendolo, e di conseguenza incidendo sulla liberta` del diritto di voto; b) degli artt. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33, L. 27 dicembre 1977, n. 968 - recante disposizioni in materia di protezione e tutela della fauna e di caccia - in quanto la richiesta, cosi` come formulata, risulta priva di quella chiarezza, che assicura l'espressione di un voto consapevole. Mentre essa esclude l'art. 1 della legge de qua, che contiene il principio ispiratore della legge stessa, propone l'abrogazione degli artt. 3, 10, 11, primo co., 20 e 31, sembrando cosi` finalizzata a limitare, non gia` l'attivita` venatoria, ma la protezione e la tutela della fauna. Inoltre, pur chiedendosi anche l'abrogazione dell'art. 8, ai sensi del quale "l'esercizio della caccia e` consentito",si escludono dal quesito gli artt. 21 e 22, i quali lasciano sopravvivere "la licenza di porto d'armi per uso di caccia" e l'"abilitazione all'esercizio venatorio").

Norme citate

  • codice civile-Art. 842
  • legge-Art. 10
  • legge-Art. 14
  • legge-Art. 16
  • legge-Art. 20
  • legge-Art. 29
  • legge-Art. 31
  • legge-Art. 28
  • legge-Art. 9
  • legge-Art. 4
  • legge-Art. 30
  • legge-Art. 18
  • legge-Art. 2
  • legge-Art. 33
  • legge-Art. 11
  • legge-Art. 17
  • legge-Art. 12
  • legge-Art. 15
  • legge-Art. 13
  • legge-Art. 32
  • legge-Art. 3
  • legge-Art. 19
  • legge-Art. 27
  • legge-Art. 8

Parametri costituzionali