Pronuncia 295/1987

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 136 del codice penale promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 21 maggio 1986 dal Pretore di Milano sugli incidenti di esecuzione riuniti promossi da De Matteis Pierluigi iscritta al n. 564 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1ª serie speciale, dell'anno 1986; 2) ordinanza emessa il 27 giugno 1986 dal Pretore di Milano sugli incidenti di esecuzione riuniti proposti da Lascari Vito iscritta al n. 717 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58, 1ª serie speciale, dell'anno 1986; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto: che con le due ordinanze di identico tenore indicate in epigrafe il Pretore di Milano dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 136 c.p., nel testo sostituito con l'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui ammette, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria in libertà controllata o lavoro sostitutivo prima della chiusura della procedura fallimentare: con ciò equiparando le due diverse situazioni dell'insolvibilità e dell'insolvenza in cui versa il fallito - posto nell'impossibilità giuridica di pagare - ed istituendo un'equazione tra inderogabilità ed indifferibilità della pena; che l'intervenuto Presidente del Consiglio dei Ministri sostiene che il concetto d'insolvibilità di cui alla disposizione impugnata va inteso nel senso di non ricomprendere la situazione d'insolvenza in cui versa il fallito e chiede che, alla stregua di tale interpretazione, la proposta questione sia dichiarata infondata; Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 108 del 1987, ha precisato (par. 11) che il concetto d'insolvibilità di cui al sesto comma dell'art. 586 c.p.p. - nel testo sostituito con l'art. 106 della legge n. 689 del 1981 - va interpretato come distinto da quello di insolvenza o, più in generale, di temporanea difficoltà di pagamento, ed ha di conseguenza ritenuto differibile la conversione di pene pecuniarie ivi disciplinata in presenza di situazioni di mera insolvenza, ovvero di difficoltà insorte successivamente alla pronuncia di condanna che appaiano meritevoli di considerazione; che alle medesime conclusioni la Corte è pervenuta anche in relazione alla specifica ipotesi di pena pecuniaria, anche rateizzata, non pagata da chi sia stato dichiarato fallito successivamente alla sentenza di condanna (sentenza cit., par. 15); che conseguentemente, riferendosi tanto la disposizione processuale (art. 586 c.p.p.) che quella sostanziale qui impugnata (art. 136 c.p.) ad un identico concetto d'insolvibilità, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 136 c.p., nel testo sostituito con l'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Milano con le ordinanze in data 21 maggio e 27 giugno 1986 indicate in epigrafe (r.o. 564 e 717/86). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: SPAGNOLI Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987. Il cancelliere: MINELLI

Relatore: Ugo Spagnoli

Data deposito: Tue Jul 28 1987 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: SAJA

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Massime

ORD. 295/87. ESECUZIONE PENALE - PENA PECUNIARIA - CONVERSIONE - INDIFFERIBILITA' IN CASO DI DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DEL CONDANNATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

In tema di conversione della pena pecuniaria, l'insolvibilita` del condannato e` concetto distinto dalla insolvenza, sicche` la conversione puo` essere differita in presenza di situazioni di mera insolvenza ovvero di sopravvenute difficolta` meritevoli di considerazione; e cio` anche in relazione alla specifica ipotesi di pena pecuniaria (pur se rateizzata) non pagata da chi sia stato dichiarato fallito successivamente alla sentenza di condanna. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 136 cod.pen. - nel testo sostituito con l'art. 101 della L. 24 novembre 1981 n. 689 - nella parte in cui ammette, per i reati commessi dal fallito prima della dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria prima della chiusura della procedura fallimentare). - cfr. S.n. 108/87.

Norme citate

Parametri costituzionali