Pronuncia 529/1990
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 420, comma quinto, del codice di procedura penale (d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247), promosso con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 9 gennaio 1990 dal G.I.P. presso il Tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Cresci Susanna ed altri, iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990; 2) ordinanza emessa il 19 aprile 1990 dal G.I.P. presso il Tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Fugiaschi Ubaldo, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990; 3) ordinanza emessa il 26 maggio 1990 dal G.I.P. presso il Tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Turri Massimo ed altri, iscritta al n. 452 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 420, comma 5, del codice di procedura penale (approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247), nella parte in cui dopo la parola "redatto" prevede "soltanto" anziché "di regola"; Visto l'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 127, comma 10, del codice di procedura penale ( approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247) nella parte in cui dopo la parola "redatto" prevede "soltanto" anziché "di regola"; b) dell'art. 666, comma 9, del codice di procedura penale (approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247) nella parte in cui dopo la parola "redatto" prevede "soltanto" anziché "di regola". Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositato in cancelleria il 3 dicembre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Relatore: Vincenzo Caianello
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CONSO
Massime
SENT. 529/90. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - VERBALE - MODALITA' - FORMA RIASSUNTIVA - OMESSA PREVISIONE DI REGISTRAZIONE SU NASTRO O IN FONOTIPIA, IN CASO DI RITENUTA OPPORTUNITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ESTENSIONE PER CASI ANALOGHI (PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO E PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE).
Norme citate
Parametri costituzionali
- legge-Art. 2
- Costituzione-Art. 76
- legge-Art. 27