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Pronuncia 529/1990

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 420, comma quinto, del codice di procedura penale (d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247), promosso con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 9 gennaio 1990 dal G.I.P. presso il Tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Cresci Susanna ed altri, iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990; 2) ordinanza emessa il 19 aprile 1990 dal G.I.P. presso il Tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Fugiaschi Ubaldo, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990; 3) ordinanza emessa il 26 maggio 1990 dal G.I.P. presso il Tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Turri Massimo ed altri, iscritta al n. 452 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 420, comma 5, del codice di procedura penale (approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247), nella parte in cui dopo la parola "redatto" prevede "soltanto" anziché "di regola"; Visto l'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 127, comma 10, del codice di procedura penale ( approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247) nella parte in cui dopo la parola "redatto" prevede "soltanto" anziché "di regola"; b) dell'art. 666, comma 9, del codice di procedura penale (approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247) nella parte in cui dopo la parola "redatto" prevede "soltanto" anziché "di regola". Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositato in cancelleria il 3 dicembre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Vincenzo Caianello

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CONSO

Massime

SENT. 529/90. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - VERBALE - MODALITA' - FORMA RIASSUNTIVA - OMESSA PREVISIONE DI REGISTRAZIONE SU NASTRO O IN FONOTIPIA, IN CASO DI RITENUTA OPPORTUNITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ESTENSIONE PER CASI ANALOGHI (PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO E PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE).

In ossequio al principio di rapidita' degli atti processuali, non e' da ritenersi in contrasto con i criteri e i principi dell'art. 2, punto 8, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, che il legislatore delegato abbia previsto, tenuto conto delle caratteristiche dell'udienza preliminare e della natura degli atti che normalmente vi si compiono, che la documentazione di questi avvenga mediante la loro verbalizzazione riassuntiva. Il contrasto con i suddetti criteri e principi si manifesta, pero', nella circostanza che l'art. 420, quinto comma, cod. proc. pen. prevede in modo esclusivo tale forma di verbalizzazione, impedendo al giudice, che ne ravvisi i presupposti, di ricorrere a quella, alternativa, della verbalizzazione integrale. Difatti, qualunque delle due forme alternative sia prevista come regola nella fase di volta in volta considerata, deve pur sempre essere conservata al giudice la possibilita' di avvalersi dell'altra forma di verbalizzazione in relazione alle concrete esigenze processuali. Vanno, pertanto, dichiarati costituzionalmente illegittimi l'art. 420, quinto comma, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che la verbalizzazione dell'udienza preliminare avvenga "soltanto", anziche' "di regola", in forma riassuntiva, e conseguentemente, ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, gli artt. 127, ultimo comma, e 666, nono comma, cod. proc. pen. che, con disposizioni di identico contenuto, prevedono, per i procedimenti in camera di consiglio e per il procedimento di esecuzione, la redazione soltanto in forma riassuntiva del relativo verbale di udienza.

Parametri costituzionali