Pronuncia 167/1992

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'abrogato art. 574 del codice civile promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1990 dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento civile vertente tra Errante Angelo e Broussard Vincenza Beatrice ed altre iscritta al n. 663 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di costituzione di Errante Concetta ed Angela nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 17 marzo 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 574 cod. civ., abrogato dall'art. 187 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992. Il cancelliere: DI PAOLA

Relatore: Luigi Mengoni

Data deposito: Wed Apr 08 1992 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORASANITI

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Massime

SENT. 167/92 A. SUCCESSIONE EREDITARIA - FIGLI NATURALI - PARIFICAZIONE GIURIDICA AI FIGLI LEGITTIMI E AL CONIUGE SUPERSTITE - LIMITE DELLA COMPATIBILITA' CON I DIRITTI DELLA FAMIGLIA LEGITTIMA - DETERMINAZIONE RIMESSA ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE.

Il principio costituzionale di parificazione giuridica dei figli naturali ai figli legittimi e al coniuge superstite e' soggetto al limite della compatibilita' con i diritti dei membri della famiglia legittima, la cui determinazione appartiene alla discrezionalita' del legislatore.

Parametri costituzionali

SENT. 167/92 B. SUCCESSIONE EREDITARIA - SUCCESSIONE "AB INTESTATO" - FIGLI NATURALI - CONCORSO CON I FIGLI LEGITTIMI - APPLICABILITA' DELLA ABROGATA DISCIPLINA DEL CODICE CIVILE DEL 1942 - ATTRIBUZIONE DELLA META' DELLA QUOTA CONSEGUITA DAI FIGLI LEGITTIMI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RIPETTO A QUESTI ULTIMI - RITENUTA RAGIONEVOLEZZA DELLA NORMA IMPUGNATA - CRITERI PER LA SUA VALUTAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Le norme abrogate del codice civile del 1942, che definivano i diritti successori dei figli naturali in concorso con i figli legittimi, debbono essere valutate non alla luce dei criteri direttivi della successiva riforma del diritto di famiglia, bensi' nel contesto storico che aveva prodotto la norma stessa, rifacendosi all'art. 30, terzo comma, Cost. come interpretato dalla Corte anteriormente alla Novella del 1975, e cioe' quale comando di detta parificazione soltanto nelle ipotesi di mancanza di membri della famiglia legittima, intesa nel senso stretto considerato dalla norma costituzionale medesima. Non puo' quindi ritenersi eccedente il limite della ragionevolezza (v. massima A) la abrogata disposizione del codice del 1942 - tuttora applicabile al caso di specie, la quale, nel concorso "ab intestato" di figli legittimi con figli naturali, attribuisce a questi ultimi meta' della quota che conseguono i legittimi, anziche' un pari diritto ereditario. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 574 cod. civ., abrogato dall'art. 187 della legge 19 maggio 1975 n. 151). - Nello stesso senso, riguardo alla divisione tra figli legittimi e naturali, v. S. n. 168/1984; per l'interpretazione dell'art. 30, terzo comma, Cost., v. S. n. 79/1969, 50/1973, 82/1974.

Norme citate