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Pronuncia 47/1992

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme nel procedimento penale a carico di Porchia Francesco Maria, iscritta al n. 489 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme, muovendo dal presupposto interpretativo che l'art. 429 del codice di procedura penale non consenta al giudice della udienza preliminare di dare al fatto, nel decreto che dispone il giudizio, una definizione giuridica diversa da quella enunciata nella imputazione formulata con la richiesta di rinvio a giudizio, ovvero modificata nel corso della udienza preliminare, dubita della legittimità costituzionale di tale disposizione, assumendo che essa contrasterebbe con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, perché l'esercizio della funzione giurisdizionale ne risulterebbe limitato oltre i termini della stretta soggezione della legge; che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che il giudice rimettente solleva la questione muovendo, in punto di rilevanza, dalla premessa secondo cui il fatto oggetto del giudizio principale, contestato come concussione (art. 317 cod. pen.) nell'imputazione formulata dal pubblico ministero, non sarebbe a suo avviso inquadrabile in tale figura di reato perché, alla stregua della modifica dell'art. 357 cod. pen. introdotta con la legge 26 aprile 1990, n. 86, l'imputato (assistente medico ospedaliero esercente le specifiche mansioni di sanitario) non potrebbe essere qualificato come pubblico ufficiale; che, peraltro, la medesima legge n. 86 del 1990 ha modificato, oltre alle nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio (artt. 17 e 18), anche il delitto di concussione (art. 4), rendendolo addebitabile ai soggetti che rivestano tanto la prima che la seconda di tali qualifiche; che il giudice rimettente non ha chiarito né quale sia la diversa qualificazione giuridica del fatto da lui considerata appropriata, né se nella specie ritenga di dover escludere anche la qualifica di incaricato di pubblico servizio; che, non essendovi mutamento del titolo del reato qualora tale qualificazione venga invece riconosciuta, risulta carente la motivazione della rilevanza della questione sollevata; che, conseguentemente, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al giudice dell'udienza preliminare di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nella imputazione formulata con la richiesta di rinvio a giudizio, sollevata in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme con ordinanza del 21 maggio 1991. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992. Il Presidente: BORZELLINO Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992. Il cancelliere: DI PAOLA

Relatore: Ugo Spagnoli

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: BORZELLINO

Massime

ORD. 47/92. PROCESSO PENALE - RITENUTA IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE DI DARE AL FATTO, NEL DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO, UNA DEFINIZIONE GIURIDICA DIVERSA DA QUELLA ENUNCIATA NELLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO, O MODIFICATA NEL CORSO DELL'UDIENZA - CONSEGUENTE DENUNCIATA LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE OLTRE I TERMINI DELLA STRETTA SOGGEZIONE ALLA LEGGE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN PUNTO DI RILEVANZA.

Manifesta inammissibilita' della questione per insufficienza della motivazione sulla rilevanza, non avendo il G.I.P. rimettente chiarito, nel caso, ne' quale sia la diversa qualificazione giuridica del fatto da lui considerata appropriata in sostituzione di quella indicata nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. (concussione), ne' se, nella specie, a seguito della modifica dell'art. 357 cod.pen., introdotta con l. 26 aprile 1990, n. 86, ritenga di dover escludere per l'imputato (assistente medico ospedaliero esercente le specifiche mansioni di sanitario) oltre alla qualifica di pubblico ufficiale anche quella di incaricato di pubblico servizio, nel solo qual ultimo caso vi sarebbe mutamento del titolo del reato.

Parametri costituzionali