Pronuncia 16/1994

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 419, terzo comma e 421, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1993 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di D'Avossa Gianalfonso, iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visti l'atto di costituzione di D'avossa Gianalfonso, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 419, terzo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale militare di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Ugo Spagnoli

Data deposito: Thu Feb 03 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 16/94. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - DEPOSITO DA PARTE DEL P.M. DELLA DOCUMENTAZIONE DI ATTI SUCCESSIVI ALLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - TERMINE PER LA TRASMISSIONE ED IL DEPOSITO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DELL'IMPUTATO - MANCATA CONSIDERAZIONE, DA PARTE DELL'AUTORITA' RIMETTENTE, DI GIA' ESISTENTI IDONEI STRUMENTI DI GARANZIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

In caso di indagini suppletive compiute dal P.M. dopo la richiesta di rinvio a giudizio, e' da escludere che, per dar modo all'imputato di vagliare anche alla stregua di esse gli elementi a suo carico, di apprestare eventuali controprove e di effettuare scelte consapevoli in ordine ai riti differenziati richiedibili all'udienza preliminare, sia necessario - come richiesto dal giudice 'a quo' - stabilire un termine per la trasmissione e il deposito dei relativi atti. Infatti, a parte le contraddizioni e le anomalie che lo "spazio vuoto", che con l'introduzione del termine verrebbe a crearsi, comporterebbe per il sistema delle norme positive, e in particolare per la continuita' che queste hanno voluto assicurare alle indagini, esistono nell'ordinamento, nell'ipotesi in questione, idonei strumenti di tutela dell'imputato, da individuarsi, in base agli artt. 416, secondo comma, cod. proc. pen. e 131 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, e ai principi affermati nella sentenza n. 203 del 1992 riguardo al dibattimento, sia nell'obbligo del pubblico ministero di depositare immediatamente gli atti di indagine di cui si tratta, nella cancelleria del giudice, sia nel potere del giudice, ove le indagini suppletive del pubblico ministero sopravvengano in tempi tali da non consentire un'adeguata difesa, di regolare le modalita' di svolgimento dell'udienza preliminare anche attraverso differimenti congrui alle singole fattispecie, si' da contemperare l'esigenza di celerita' con la ineludibile effettivita' del contraddittorio. Viene quindi meno la censura di violazione del diritto di difesa avanzata per la mancata previsione del reclamato termine. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 419, terzo comma, cod. proc. pen.). - Cfr. S. n. 203/1992, gia' citata nel testo. red.: E.M. rev.: S.P.

Parametri costituzionali