Pronuncia 32/1997
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 842 del codice civile, approvato con regio decreto del 16 marzo 1942, n. 262, comma primo ("Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.") e comma 2 ("Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità."), iscritto al n. 100 del registro referendum; Vista l'ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta; Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1997 il giudice relatore Cesare Mirabelli; Uditi gli avvocati Massimo Luciani, Claudio Chiola e Angelo Clarizia per il "Comitato per il NO al referendum per l'abrogazione dell'art. 842 c.c." ed altri e Achille Chiappetti, Beniamino Caravita di Toritto e Stefano Nespor per i presentatori Bernardini Rita e Sabatano Mauro.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 842 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, comma primo ("Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il Fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.") e comma secondo ("Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità."), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Relatore: Cesare Mirabelli
Data deposito: Mon Feb 10 1997 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GRANATA
Massime
SENT. 32/97 A. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - LEGITTIMAZIONE AD INTERVENIRE CIRCOSCRITTA DALL'ART. 33, TERZO COMMA, DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352, AL GOVERNO, AI DELEGATI ED AI PRESENTATORI - INTERVENTO DEI COMITATI E DELLE ASSOCIAZIONI VENATORIE - INAMMISSIBILITA'.
Norme citate
- legge-Art. 33, comma 3