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Pronuncia 45/1997

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 666 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1995 dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento penale a carico di Cappellotto José, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice relatore Francesco Guizzi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 666 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1997 Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Francesco Guizzi

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

Massime

SENT. 45/97. PROCESSO PENALE - <<INCIDENTE DI ESECUZIONE>> DICHIARATO INAMMISSIBILE O RIGETTATO - CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI - OMESSA PREVISIONE PER COLUI CHE HA PROPOSTO DETTO PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - NON FONDATEZZA - ASSORBIMENTO DI ALTRE CENSURE.

Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 666 cod. proc. pen., che richiama, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, assoggettando soltanto tale grado del procedimento di esecuzione alla regola delle spese processuali, poiche' - premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte, non si rinviene nella Costituzione un principio che faccia obbligo allo Stato di recuperare in ogni caso le spese processuali - occorre valutare di volta in volta la ragionevolezza della scelta operata dal legislatore: scelta che, nella specie, appare ragionevole, perche' il procedimento di esecuzione ha la finalita' di stabilire, nell'interesse della giustizia, il concreto contenuto dell'esecuzione, rimanendo ad esso estranea la regola della soccombenza, la quale ultima, invece, non e' priva di giustificazione nell'ipotesi del ricorso per Cassazione, in cui si realizza in pieno la fase contenziosa. - Cfr., altresi', 'ex multis', S. nn. 134/1993 e 30/1964, nelle quali si e' affermato che "la regola generale in materia di spese processuali, secondo cui il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attivita' del giudice, conosce varie eccezioni". Fra queste, l'esenzione del querelante <<soccombente>> dal pagamento delle spese nei casi <<retti da una 'ratio' unitaria>>, che e' quella di esimere da tale responsabilita' <<chi ha esercitato il diritto di querela, allorquando l'assoluzione dell'imputato derivi da circostanze non riconducibili al querelante stesso>>, cui nessuna colpa puo' dunque essere ascritta. Sul punto, v. pure, S. n. 29/1992. red.: G. Leo

Parametri costituzionali