Pronuncia 99/1997
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 1996 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra C. P., in proprio e nell'interesse della figlia minore M. A. a lei affidata, e M. An. iscritta al n. 479 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1996; Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice relatore Fernando Santosuosso.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Relatore: Fernando Santosuosso
Data deposito: Fri Apr 18 1997 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GRANATA
Massime
SENT. 99/97 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OMISSIONE DELL'INDICAZIONE DI PARAMETRI COSTITUZIONALI NEL DISPOSITIVO DELL'ORDINANZA DI RINVIO - RICHIAMO IMPLICITO CHIARAMENTE DESUMIBILE DALLA MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA - AMMISSIBILITA'.
Norme citate
Parametri costituzionali
- legge-Art. 23