Pronuncia 99/1997

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 1996 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra C. P., in proprio e nell'interesse della figlia minore M. A. a lei affidata, e M. An. iscritta al n. 479 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1996; Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Fernando Santosuosso

Data deposito: Fri Apr 18 1997 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 99/97 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OMISSIONE DELL'INDICAZIONE DI PARAMETRI COSTITUZIONALI NEL DISPOSITIVO DELL'ORDINANZA DI RINVIO - RICHIAMO IMPLICITO CHIARAMENTE DESUMIBILE DALLA MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA - AMMISSIBILITA'.

Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, anche in caso di omissione, nel dispositivo dell'ordinanza di rinvio, dell'indicazione di parametri costituzionali, quando i medesimi parametri risultino chiaramente richiamati, pure soltanto in maniera implicita, dal contesto della motivazione. - S. nn. 352/1996, 53/1995, 305/1994. red.: F. Mangano

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 23

SENT. 99/97 B. FILIAZIONE NATURALE - DIRITTI E DOVERI DEL GENITORE - OBBLIGO DI VERSARE UN ASSEGNO ALIMENTARE AL FIGLIO NATURALE RICONOSCIUTO - INADEMPIMENTO - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DISPORRE IL SEQUESTRO DI PARTE DEI BENI DEL GENITORE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E (IMPLICITAMENTE) DELL'ART. 30 COST. - PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELL'EQUIPARAZIONE DELLA FILIAZIONE NATURALE ALLA FILIAZIONE LEGITTIMA - ESTENSIONE ALLA FILIAZIONE NATURALE DEGLI STRUMENTI PROCESSUALI POSTI A TUTELA DEI FIGLI LEGITTIMI - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE - OBBLIGO DI ADOTTARE L'INTERPRETAZIONE CONFORME ALLA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Non e' fondata nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 156, sesto comma, cod. civ., impugnato, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, cod. civ., nella parte in cui esclude che il provvedimento di sequestro ivi previsto possa essere disposto anche nei confronti del genitore di un figlio naturale riconosciuto, poiche', pur essendo vero che la disposizione in esame e' inquadrata nel procedimento di separazione dei coniugi in un contesto diverso dalla convivenza e dalla filiazione naturale, e' altresi' vero che il sequestro di cui all'art. 156 cod. civ. e' una forma di attuazione del principio di responsabilita' genitoriale, il quale postula il tempestivo soddisfacimento delle esigenze di mantenimento del figlio, a prescindere dalla qualificazione dello status, sicche' tale strumento processuale deve ritenersi applicabile, da parte del giudice competente, nelle controversie tra genitori naturali concernenti il mantenimento di figli riconosciuti, come conseguenza sistematicamente deducibile dall'art. 261 cod. civ., secondo cui il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi, conformemente ai principi costituzionali che non consentono una limitazione della tutela giuridica e sociale della filiazione naturale, non giustificata dalla incompatibilita' con i diritti della famiglia legittima, ed in applicazione della regola che impone, in caso di possibili letture alternative delle norme, quella conforme a Costituzione, senza pervenire alla 'extrema ratio' della declaratoria di illegittimita' costituzionale. - Sull'equiparazione della tutela dei figli naturali ai figli legittimi, S. n. 214/1996. Sull'art. 156, sesto comma, cod. civ., S. n. 258/1996. red.: F. Mangano