Pronuncia 138/1998

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 62, n. 6, prima parte, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1997 dalla Corte d'appello di Trieste, iscritta al n. 252 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, n. 6, prima parte, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Carlo Mezzanotte

Data deposito: Thu Apr 23 1998 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 138/98. REATO IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO EFFETTUATO, IN FORZA DI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, DALL'ENTE ASSICURATORE - RITENUTA INAPPLICABILITA' DELLA CIRCOSTANZA ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 62, N. 6, PRIMA PARTE, COD. PEN. - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - POSSIBILITA' DI UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA CENSURATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 62, numero 6, prima parte, cod. pen., che prevede come circostanza attenuante l'avere prima del giudizio riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso, in quanto l'interpretazione fatta propria dal giudice rimettente - secondo il quale l'esegesi della norma censurata assunta dalla prevalente giurisprudenza della Cassazione, che ne esclude l'applicabilita' nell'ipotesi in cui il risarcimento venga effettuato, in forza del contratto di assicurazione contro la responsabilita' civile verso terzi, dall'ente assicuratore - non e' la sola possibile. Infatti, ai fini di una corretta lettura della disposizione denunciata, e' decisiva la considerazione che l'interpretazione dell'attenuante in chiave meramente soggettiva, <<che ravvisasse in essa una finalita' rieducativa, contrasterebbe con l'art. 3 Cost. sotto i molteplici profili evidenziati dal giudice 'a quo' e dalla piu' recente giurisprudenza della Corte di Cassazione>>: con la conseguenza di una arbitraria svalutazione dell'istituto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, istituto che svolge nel nostro ordinamento una insostituibile funzione riequilibratrice, in attuazione degli imperativi contenuti nell'art. 3 Cost.. Nella fattispecie, quindi, l'interpretazione della norma impugnata, non contraddetta dalla interpretazione testuale, e' nel senso che l'attenuante del risarcimento del danno in essa prevista sia operante anche quando l'intervento risarcitorio, comunque riferibile all'imputato, sia compiuto, prima del giudizio dall'ente assicuratore. - Cfr. S. nn. 560/1987, 77/1983, 56/1975. red.: G. Leo

Parametri costituzionali