Pronuncia 262/1998

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 settembre 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Vibo Valentia, iscritta al n. 800 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1997. Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice relatore Valerio Onida.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, come introdotto dall'art. 14, comma 2, della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), nella parte in cui non prevede l'ipotesi di reato di cui all'art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne) del codice penale fra quelle in presenza delle quali, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Onida Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998. Il cancelliere: Fruscella

Relatore: Valerio Onida

Data deposito: Thu Jul 09 1998 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 262/98. PROCESSO PENALE - INCIDENTE PROBATORIO - REATO DI CORRUZIONE DI MINORENNE - PERSONE INTERESSATE ALLA ASSUNZIONE DELLA PROVA MINORI DI ANNI SEDICI - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DELLE MODALITA' DI ASSUNZIONE, AVUTO RIGUARDO ALLE ESIGENZE DEL MINORE - MANCATA PREVISIONE - IRRAGIONEVOLEZZA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI ASSIMILABILI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI OGNI ALTRA CENSURA.

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 398, comma 5-'bis', cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 14, comma 2, della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), <<nella parte in cui non prevede l'ipotesi di reato di cui all'art. 609-'quinquies' cod. pen. (Corruzione di minorenne) fra quelle in presenza delle quali, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalita' particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno>>, in quanto - premesso che, mentre la disposizione che consente il ricorso all'incidente probatorio fa riferimento a tutte le nuove fattispecie delittuose configurate dalla legge n. 66 del 1966, la disposizione denunciata, che prevede il ricorso a modalita' particolari, quando le esigenze del minore lo richiedano, fa invece riferimento a tutte le fattispecie meno una, quella appunto della corruzione di minorenne prevista dall'art. 609'-'quinquies' - la limitazione alla applicabilita' della disposizione che prevede modalita' particolari di assunzione della prova nell'incidente probatorio, derivante dal mancato richiamo all'art. 609-'quinquies', non trova alcuna giustificazione ragionevole. Invero, le esigenze di salvaguardia della personalita' del minore (oltre che di assicurazione della genuinita' della prova), a tutela delle quali la disposizione e' dettata, sono di preciso rilievo costituzionale, coinvolgendo la protezione dei diritti fondamentali della persona: sicche' non sarebbe tollerabile la lacuna o la contraddizione dell'ordinamento, che discende dalla limitazione in discorso, nemmeno se fosse frutto di una scelta consapevole del legislatore; la qual cosa, peraltro, non risulta in alcun modo dalla ricostruzione dell'"iter" parlamentare della legge n. 66 citata. red.: G. Leo

Norme citate