Pronuncia 403/1999

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 379, terzo comma, del codice di procedura civile in relazione agli artt. 14 e 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), 59 e 60 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 (Disposizioni di attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione ed il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e disposizioni transitorie), promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1997 dalla Corte di cassazione nel procedimento disciplinare nei confronti di Giordano Pietro e Colella Paolo, iscritta al n. 481 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di costituzione di Giordano Pietro e Colella Paolo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1999 il giudice relatore Fernanda Contri; Udito l'avvocato Giovanni Giacobbe per Giordano Pietro e Colella Paolo e l'avv. dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 379, terzo comma, del codice di procedura civile sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione dalla Corte di cassazione - sezioni unite civili, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nelle sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Contri Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Fernanda Contri

Data deposito: Fri Oct 29 1999 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 403/99. PROCESSO CIVILE - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - DISCUSSIONE - FACOLTA' DEL PUBBLICO MINISTERO DI ESPORRE ORALMENTE LE SUE CONCLUSIONI MOTIVATE DOPO CHE GLI AVVOCATI DELLE ALTRE PARTI HANNO SVOLTO LE LORO DIFESE - APPLICABILITA' DI TALE DISPOSIZIONE NEI GIUDIZI SULLE IMPUGNAZIONI DELLE SENTENZE DELLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, ANCHE QUANDO IL RICORSO SIA STATO PROPOSTO DAL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA STESSA CORTE - DENUNCIATA ATTRIBUZIONE, NEL CASO, ALL'ORGANO TITOLARE DELL'AZIONE DISCIPLINARE, RISPETTO ALLE ALTRE PARTI, DI UNA INGIUSTIFICATA POSIZIONE DI VANTAGGIO LESIVA DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - PIENA IDONEITA' DELLA PREVISTA PROCEDURA AD ASSICURARE IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., nei confronti dell'art. 379, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che la disposizione, in esso contenuta, secondo la quale nella discussione del ricorso innanzi alle sezioni unite della Corte di cassazione, il pubblico ministero puo' esporre oralmente le sue conclusioni motivate dopo che le altre parti hanno svolto le loro difese, non si applichi, nei giudizi relativi alle impugnazioni delle sentenze della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (previsti dall'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195), allorche' il ricorso (ex art. 60 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916) sia stato proposto dal Procuratore generale presso la stessa Corte. Se infatti si considera che, secondo le disposizioni del codice di procedura civile concernenti il processo davanti alla Corte di cassazione, vertendo la discussione solo sulle difese gia' proposte, non e' consentito alle parti, e percio' neanche al pubblico ministero, di portare alla cognizione del giudice fatti e motivi nuovi e diversi da quelli gia' trattati, e che le conclusioni motivate del pubblico ministero, cosi' come le difese svolte dagli avvocati delle parti, hanno una funzione semplicemente illustrativa delle posizioni gia' assunte negli atti precedenti, secondo uno schema nel quale il principio del contraddittorio e' pienamente rispettato; che inoltre le osservazioni scritte (di cui anche e' consentito il deposito) costituendo l'ultimo atto inserito nel fascicolo processuale, configurano un mezzo non idoneo per portare a conoscenza del giudice le considerazioni difensive delle parti private sulle conclusioni orali del pubblico ministero, e che quindi il contestato ordine della discussione orale, sotto il profilo dell'invocato parametro costituzionale, risulta del tutto irrilevante, e' da escludersi che la norma censurata, nell'ipotesi 'de qua', abbia attribuito all'organo titolare dell'azione disciplinare (ex art. 14, legge n. 195 del 1958), rispetto alle altre parti, una ingiustificata e lesiva posizione processuale di vantaggio.

Parametri costituzionali