Pronuncia 407/2000

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 525 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 30 dicembre 1998 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra la ditta Alessio Inguanta ed altro e la Multi Express S.a.s. ed altra, iscritta al n. 493 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª Serie speciale, dell'anno 1999. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 525 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Fernando Santosuosso

Data deposito: Mon Jul 31 2000 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: MIRABELLI

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Massime

Esecuzione forzata - Procedura esecutiva - Intervento di creditore munito di scrittura privata - Obbligo di notificazione al debitore esecutato, rimasto assente all'udienza per l'autorizzazione alla vendita o per l'assegnazione o per la dichiarazione del terzo - Omessa previsione - Lamentata violazione del diritto di difesa - Non fondatezza della questione.

Non e' fondata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 525 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il ricorso per l'intervento nella procedura esecutiva del creditore, munito di scrittura, debba essere notificato al debitore esecutato che, pur consapevole della pendenza della procedura, sia rimasto assente all'udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita o per l'assegnazione o a quella fissata per la dichiarazione del terzo. La diversita' di struttura tra il processo ordinario di cognizione ed il processo esecutivo destinato ad assicurare la realizzazione della gia' accertata pretesa giuridica rappresentata dal titolo esecutivo, impedisce infatti l'assimilazione, auspicata dal rimettente, della situazione in esame a quella disciplinata dall'art. 292 codice di procedura civile. Nel quadro del processo esecutivo, nel quale s'inserisce e nel contesto del quale va rettamente interpretato il censurato art. 525, le esigenze difensive del debitore non sono comunque trascurate ma solo diversamente modulate, non mancando altri momenti di contraddittorio (vedi, ad esempio, gli articoli 485, 512, 530 stesso codice) in occasione dei quali il debitore esecutato - su cui incombe ovviamente, come su ogni altra parte processuale, l'onere della diligenza necessaria all'esercizio della propria attivita' difensiva - puo' comunque venire a conoscenza di eventuali interventi di creditori e spiegare in relazione a questi le proprie difese anche in via di opposizione.

Parametri costituzionali