Pronuncia 403/2002
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 348 del codice penale (Abusivo esercizio di una professione), 1, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 (Disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione dell'art. 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128), e dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1988, n. 471 (Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri), promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 2002 dal Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 17, dell'anno 2002. Visti l'atto di costituzione di Nicolò Antonio Bruno nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 2 luglio 2002 il Giudice relatore Valerio Onida; Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di un medico chirurgo, iscritto al relativo albo, per il reato di abusivo esercizio di una professione, per avere reso prestazioni mediche di esclusiva pertinenza della odontoiatria, benché privo della relativa abilitazione, e non iscritto all'albo degli odontoiatri, il Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga, con ordinanza del 10 gennaio 2002, pervenuta a questa Corte il successivo 4 aprile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 348 del codice penale (Abusivo esercizio di una professione), 1, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 (Disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione dell'art. 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128), e dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1988, n. 471 (Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri); che le disposizioni censurate, ad avviso del remittente, nel consentire ai laureati in medicina e chirurgia immatricolati negli anni accademici dal 1980-81 al 1984-85, abilitati all'esercizio professionale, di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, esercitando la relativa facoltà entro il 31 dicembre 1991 (articolo unico della legge n. 471 del 1988), e nell'imporre (con l'art. 1 del successivo d.lgs n. 386 del 1998) ai laureati nella medesima disciplina, immatricolati negli stessi anni accademici, ai fini dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri, di superare una prova attitudinale, ma consentendo, in via transitoria e sino all'esito della prova, il mantenimento dell'iscrizione all'albo di coloro i quali, ai sensi della legge n. 471 del 1988, avevano esercitato quella facoltà di opzione, sarebbero in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiché riserverebbero irragionevolmente un differente trattamento a situazioni identiche; che, secondo il giudice a quo, tali situazioni sarebbero entrambe, in egual misura, non conformi alla normativa comunitaria - il riferimento è alle direttive del Consiglio 25 luglio 1978, n. 78/686/Cee, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di dentista, e 25 luglio 1978, n. 78/687/Cee, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative per le attività di dentista, le quali direttive, notificate alla Repubblica Italiana il 28 luglio 1978, avrebbero dovuto essere attuate dagli Stati membri entro 18 mesi -, sicché, qualora si procedesse per esercizio abusivo della professione di odontoiatra solo nei confronti di coloro che la facoltà di opzione non avevano potuto esercitare nel termine, come nella fattispecie, si verificherebbe una irragionevole disparità di trattamento a danno di questi ultimi, rispetto a coloro che, immatricolati negli stessi anni, entro il termine predetto l'opzione avevano esercitato; che la non conformità della disciplina nazionale alla normativa comunitaria, ricorda il remittente, deriva dal mancato rispetto dell'art. 19 della direttiva 686 del 1978, il quale stabiliva che gli Stati membri avrebbero riconosciuto, "ai fini dell'esercizio dell'attività di dentista, i diplomi, certificati e altri titoli di medico rilasciati in Italia a persone che hanno iniziato la loro formazione di medico al più tardi dopo 18 mesi dalla notifica" della direttiva, e cioè entro il 28 gennaio 1980, laddove con la legge n. 471 del 1988 il termine era stato fissato fino a tutto l'anno accademico 1984-1985; che tale inadempimento era stato accertato, con la sentenza 1 giugno 1995 in causa C-40/93, dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, che aveva dichiarato che la Repubblica italiana, prorogando il termine con la legge in discorso, era "venuta meno agli obblighi che le incombono"; che ad avviso del giudice remittente, non sarebbe stato consentito discriminare "sulla base di un termine per l'esercizio dell'opzione" nell'ambito di soggetti versanti nella medesima condizione di illegittimità rispetto alla normativa comunitaria, in quanto, se la ratio delle leggi nazionali era la tutela dei diritti quesiti, essi "competevano a tutti gli iscritti alla facoltà di medicina negli anni considerati o a nessuno di essi, senza che potesse avere significato, se non puramente casuale, l'avere essi conseguito o non conseguito il diploma di laurea" entro una certa data; che si è costituito l'imputato nel giudizio a quo, concludendo per l'accoglimento della questione, e lamentando, in particolare, la mancata fissazione della prevista prova attitudinale, le cui modalità sono state definite dal d.m. 19 aprile 2000, e la cui procedura, con il successivo d.m. 6 agosto 2001, è stata modificata a seguito di rilievi formulati dalla Commissione europea; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata; che, secondo l'interveniente, l'ordinanza di remissione sarebbe lacunosa, in quanto non sarebbe chiarito che il d.lgs. n. 386 del 1998 è costituito non da uno ma da due articoli, il secondo dei quali stabilisce che alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo è abrogata la legge n. 471 del 1988; imponendo a tutti i laureati in medicina e chirurgia immatricolati negli anni accademici considerati di sostenere una prova attitudinale ai fini dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri, salva la possibilità di mantenere l'iscrizione all'albo per coloro i quali avevano optato, entro il termine, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, il legislatore avrebbe riportato in parità i trattamenti di posizioni identiche, salvi i diritti quesiti. Considerato che nel giudizio a quo è in discussione la responsabilità penale, ai sensi dell'art. 348 del codice penale (Abusivo esercizio di una professione), di un imputato cui si addebita di avere effettuato prestazioni mediche di esclusiva pertinenza della professione di odontoiatra, senza essere iscritto all'albo degli odontoiatri, e ciò sulla base delle risultanze di una ispezione eseguita il 27 marzo 2001; che pertanto non è oggetto del giudizio a quo la legittimità di un diniego di iscrizione dell'imputato medesimo all'albo degli odontoiatri, iscrizione che egli, peraltro, aveva chiesto nel 1993, ricevendone un diniego, motivato in base alla assenza delle condizioni richieste dalla legge, che non risulta essere stato contestato davanti alla competente autorità giurisdizionale; che il remittente non spiega quale rilevanza abbia, ai fini dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, l'applicazione (sia pure in "combinato disposto" con l'art. 348 cod. pen.), in primo luogo, dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1988, n. 471, norma che consentì bensì a suo tempo a determinate categorie di laureati in medicina di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, facendone domanda entro il 31 dicembre 1991, ma che, come ricorda lo stesso remittente, è stata poi riconosciuta in contrasto con gli obblighi assunti dall'Italia in base al diritto comunitario, e dunque inapplicabile, e della quale comunque l'imputato nel processo a quo non ha potuto di fatto usufruire; né l'applicazione (sia pure sempre in "combinato disposto" con l'art. 348 cod. pen.), in secondo luogo, dell'art. 1, comma 4, del d.lgs. 13 ottobre 1998, n. 386, che consente solo a coloro che beneficiarono della legge n. 471 del 1988, e che abbiano fatto domanda di partecipazione alla prova attitudinale prevista dallo stesso decreto legislativo, di mantenere, in attesa dell'espletamento della prova, la iscrizione all'albo degli odontoiatri ottenuta in passato, e dunque già posseduta, ma non di iscriversi ex novo all'albo medesimo: mentre il superamento di detta prova attitudinale è configurato dall'art. 1, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 386 del 1998 come condizione per poter ottenere l'iscrizione all'albo da parte di coloro che, come l'imputato nel processo a quo, si sono iscritti alla facoltà di medicina entro l'anno accademico 1984-85; che, comunque, il remittente non spiega come il richiamo alle norme ora ricordate, o la loro estensione a seguito della prospettata dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale, possano incidere sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma incriminatrice di cui all'art. 348 del codice penale, ai termini del quale - secondo la giurisprudenza di legittimità - si ha esercizio abusivo anche quando manchi il solo requisito dell'iscrizione all'albo, richiesta dalla legge per il legittimo esercizio della professione; né tale norma è contestata, sotto questo generale profilo, dal medesimo giudice a quo; che, pertanto, la questione si palesa manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 348 (Abusivo esercizio di una professione) del codice penale, dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 (Disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione dell'art. 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128), e dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1988, n. 471 (Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Onida Il cancelliere: Fruscella Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002. Il cancelliere: Fruscella
Relatore: Valerio Onida
Data deposito: Thu Jul 25 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: O
Presidente: RUPERTO
Massime
Professioni - Reato di abusivo esercizio di una professione - Esercizio abusivo della professione di odontoiatra - Ritenuta configurabilità del reato nei confronti dei laureati in medicina e chirurgia immatricolati negli anni accademici dal 1980-81 al 1984-85, che non avessero esercitato la prescritta opzione per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri nel termine fissato - Prospettata diversità di trattamento di situazioni identiche - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Norme citate
- legge-Art. ART. UNICO
- codice penale-Art. 348 (IN COMBINATO DISPOSTO)
- decreto legislativo-Art. 1, comma 4