Pronuncia 381/2006

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 197-bis, commi 3 e 6 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 17 novembre 2004 dal Tribunale di Fermo, nel procedimento penale a carico di C.P.P. ed altro, iscritta al n. 59 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2005. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2006 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 197-bis, commi 3 e 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, l'assistenza di un difensore e l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, del medesimo codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del medesimo art. 197-bis cod. proc. pen., nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto divenuta irrevocabile. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006. F.to: Franco BILE, Presidente Giovanni Maria FLICK, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2006. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Giovanni Maria Flick

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: BILE

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Massime

SENT. 381/06. PROCESSO PENALE - PROVA TESTIMONIALE - DICHIARAZIONI DEL COIMPUTATO, O DELL'IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO O DI REATO COLLEGATO, ASSOLTO IN VIA DEFINITIVA «PER NON AVER COMMESSO IL FATTO» - OBBLIGO DI ASSISTENZA DIFENSIVA E NECESSITÀ DI 'CORROBORATION' CON RISCONTRI ESTERNI - IRRAGIONEVOLEZZA NONCHÉ INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI TESTI ORDINARI ED INGIUSTIFICATA EQUIPARAZIONE AI DICHIARANTI DI CUI ALL'ART. 210 COD. PROC. PEN. - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 197- bis , commi 3 e 6, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'assistenza di un difensore e l'applicazione della regola di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. anche per le persone, indicate nel comma 1 dello stesso art. 197- bis , nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza definitiva di assoluzione "per non aver commesso il fatto". L'assoggettamento delle dichiarazioni del coimputato, o dell'imputato in procedimento connesso o di reato collegato, già assolto "per non aver commesso il fatto", alla necessità di corroboration con riscontri esterni comporta una compromissione del valore probatorio delle relative dichiarazioni testimoniali priva di razionale giustificazione, poiché la sentenza irrevocabile di assoluzione con detta formula attesta incontrovertibilmente la estraneità del soggetto alla regiudicanda ed elide ogni possibile relazione con la vicenda processuale nel cui ambito è resa la testimonianza. L'aprioristica valutazione negativa del contributo probatorio offerto da un soggetto ormai immune da ogni interesse all'esito del giudizio appare irragionevole ed in contrasto con il principio di eguaglianza, sia per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle dichiarazioni rese dal teste ordinario - e ciò nonostante le tipologie di dichiaranti in comparazione risultino omogenee - sia per l'ingiustificata parificazione ai soggetti dichiaranti ex art. 210 cod. proc. pen., che costituiscono tipologia distinta e non assimilabile. > >- Sulla manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 197- bis cod. proc. pen., censurato nella parte in cui, richiamando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., rende applicabile alle dichiarazioni la regola di giudizio ivi prevista rese dal coimputato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile ex art. 444 cod. proc. pen., v., citata, ordinanza n. 265/2004.

Parametri costituzionali