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Pronuncia 290/2007

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della sentenza n. 4024 del 23 settembre 2004 della Corte d'appello di Roma, seconda sezione civile, emessa in sede di giudizio di rinvio, di condanna del senatore a vita Francesco Cossiga al risarcimento del danno morale per le dichiarazioni rese, durante il mandato di Presidente della Repubblica, nei confronti del senatore Pierluigi Onorato, promosso dal senatore Francesco Cossiga, nella qualità di ex Presidente della Repubblica, notificato il 17 ottobre 2005, depositato in cancelleria il 31 ottobre 2005 ed iscritto al n. 38 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito. Visto l'atto di costituzione del Presidente della Repubblica nonché l'atto di intervento del senatore Pierluigi Onorato; udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2007 il Giudice relatore Sabino Cassese; uditi gli avvocati Giuseppe Morbidelli, Agostino Gambino e Massimo Ranieri per il senatore Francesco Cossiga, l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente della Repubblica e gli avvocati Federico Sorrentino e Massimo Luciani per il senatore Pierluigi Onorato.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal senatore Francesco Cossiga, in qualità di ex Presidente della Repubblica, in relazione alla sentenza della Corte d'appello di Roma del 23 settembre 2004, n. 4024, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007. F.to: Franco BILE, Presidente Sabino CASSESE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2007. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Sabino Cassese

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: BILE

Massime

Presidente della Repubblica - Immunità - Esternazioni - Responsabilità civile - Sentenza della Corte d'appello di Roma, emessa in sede di giudizio di rinvio, di condanna del Presidente della Repubblica cessato dal mandato al risarcimento del danno morale per dichiarazioni rese quando ricopriva la carica - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Intervento nel giudizio costituzionale della parte attrice nel giudizio civile - Ammissibilità.

Premesso che nei giudizi per conflitto di attribuzione non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, salva l'ipotesi in cui l'oggetto del giudizio per conflitto consista proprio nell'affermazione o negazione dello stesso diritto di agire in giudizio di chi pretende di essere stato leso da una condotta in relazione alla quale si controverte, nel giudizio costituzionale, se essa sia o meno coperta dalle eccezionali guarentigie previste dalla Costituzione, nel giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto da un senatore in qualità di ex Presidente della Repubblica, avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, con la quale egli è stato condannato al risarcimento del danno morale in relazione a dichiarazioni rese quando ricopriva la carica, è ammissibile l'intervento della parte attrice nel giudizio civile in cui è stata resa la sentenza impugnata. - In senso conforme, v. le citate sentenze n. 76/2001 e n. 154/2004.

Presidente della Repubblica - Immunità - Esternazioni - Responsabilità civile - Sentenza della Corte d'appello di Roma, emessa in sede di giudizio di rinvio, di condanna del Presidente della Repubblica cessato dal mandato al risarcimento del danno morale per dichiarazioni rese quando ricopriva la carica - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Denunciata lesione della prerogativa dell'irresponsabilità presidenziale - Deduzione di errori di giudizio - Inammissibilità del ricorso.

E' inammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dal senatore Francesco Cossiga, in qualità di ex Presidente della Repubblica, in relazione alla sentenza della Corte d'appello di Roma del 23 settembre 2004, n. 4024. Premesso che i conflitti intersoggettivi aventi ad oggetto atti di natura giurisdizionale non possono risolversi in mezzi impropri di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale, perché avverso gli errori in iudicando di diritto sostanziale o processuale valgono i rimedi consueti riconosciuti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni, nella specie il ricorrente, il quale, con la sentenza impugnata - resa in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione di precedente sentenza della stessa Corte d'appello di Roma -, è stato condannato al risarcimento del danno morale in relazione a dichiarazioni rese quando ricopriva la carica di Presidente della Repubblica, si duole del mancato rispetto, da parte della Corte d'appello, dei princípi di diritto stabiliti dalla Corte di cassazione, e chiede quindi alla Corte costituzionale di sostituirsi al giudice di legittimità nel controllo della corretta applicazione dei princípi di diritto enunciati dallo stesso giudice. - Sui limiti all'ammissibilità dei conflitti di attribuzione in relazione ad atti giurisdizionali, v. le citate sentenze n. 27/1999, n. 154/2004, n. 2, n. 150, n. 222 e n. 223/2007.

Parametri costituzionali