Pronuncia 29/2009

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giovanni Maria FLICK; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 238-bis del codice di procedura penale promosso dal Tribunale di Biella, nel procedimento penale a carico di U. C. ed altra, con ordinanza iscritta al n. 212 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2006. Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 2008 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 238-bis del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 111, quarto e quinto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Biella con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009. F.to: Giovanni Maria FLICK, Presidente Francesco AMIRANTE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2009. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Francesco Amirante

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: FLICK

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Massime

Processo penale - Prove - Acquisizione dibattimentale delle sentenze irrevocabili ai fini della prova di fatto in esse accertato - Denunciata violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 238- bis cod. proc. pen., censurato, in riferimento all'art.111, quarto e quinto comma, Cost., ove consente l'acquisizione dibattimentale delle sentenze divenute irrevocabili ai fini della prova di fatto in esse accertato. Posto che acquisizione del dato probatorio e sua utilizzazione sono due momenti distinti ma non autonomi, con la conseguenza che i limiti posti all'utilizzazione non sono irrilevanti ai fini del giudizio sull'acquisizione, e posto che la portata del principio del contraddittorio nella formazione della prova va individuata secondo le specificità dei singoli mezzi di prova, la sentenza irrevocabile non può essere considerata un documento in senso proprio, contenendo valutazioni su un materiale probatorio acquisito in diverso giudizio, ma neppure può essere equiparata alla prova orale. Ne consegue che, in riferimento ad essa, il contraddittorio trova il suo naturale momento di esplicazione non nell'atto dell'acquisizione, ma in quello della valutazione e, una volta acquisita, le parti rimangono libere di indirizzare la critica che si andrà a svolgere, in contraddittorio, in funzione delle rispettive esigenze. -Su disposizioni del codice di rito che, nel prevedere l'acquisizione di dati probatori esterni, ne indicano le condizioni e le finalità v., citate, sentenze n. 129/2008, n. 381/2006 e ordinanza n. 265/2004. -Sul fatto che l'incostituzionalità di una disposizione non consegue alla possibilità di darne un'interpretazione contrastante con la Costituzione ma alla impossibilità di fornirne una conforme v., citate, ex plurimis , sentenze n. 148/2008, n. 147/2008, n. 403/2007 e n. 379/2007.