Pronuncia 264/2010

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della mancata presentazione al Parlamento, da parte del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del risultato del referendum (che ha approvato la proposta di distacco dei Comuni di Livinallongo del Col di Lana, Cortina d'Ampezzo e Colle Santa Lucia dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol) del disegno di legge di cui all'art. 132, secondo comma, della Costituzione - in ossequio all'articolo 45, comma 4, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) -, nonché della presentazione da parte dei deputati Karl Zeller, Gianclaudio Bressa e del senatore Gianvittore Vaccari di altrettante proposte di legge costituzionale ciascuna delle quali aventi ad oggetto «Distacco dei comuni di Cortina d'Ampezzo, di Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia dalla Regione Veneto e loro aggregazione alla Regione autonoma Trentino Alto-Adige, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione», promosso dal Comune di Livinallongo del Col di Lana con ricorso depositato in cancelleria il 12 aprile 2010 ed iscritto al n. 3 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2010, fase di ammissibilità. Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) nei confronti del Consiglio dei ministri, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Presidenti di entrambe le Camere, nonché dei deputati Karl Zeller, Gianclaudio Bressa e del senatore Gianvittore Vaccari. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Maria Rita SAULLE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2010. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Maria Rita Saulle

Data deposito: Wed Jul 21 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: AMIRANTE

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Massime

Regioni - Variazioni territoriali - Distacco del Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Trentino Alto Adige/ Sudtirol - Mancata presentazione al Parlamento, da parte del Ministro per l'interno, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del risultato del referendum che ha approvato la proposta, del disegno di legge di variazione territoriale regionale - Proposte di legge costituzionale dei deputati Karl Zeller e Gianclaudio Bressa nonché del senatore Gianvittore Vaccari aventi ad oggetto la predetta variazione territoriale regionale - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Comune di Livinallongo del Col di Lana, in persona del Sindaco pro tempore , nei confronti del Consiglio dei ministri, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Presidenti di entrambe le Camere, nonché dei deputati Karl Zeller e Gianclaudio Bressa e del senatore Gianvittore Vaccari - Denunciata menomazione del diritto di iniziativa alla variazione territoriale regionale e del diritto di autodeterminazione della comunità locale del Comune ricorrente - Delibazione, senza contraddittorio, dell'ammissibilità del ricorso - Mancanza dei requisiti, soggettivo e oggettivo, necessari per l'instaurazione di un conflitto - Inammissibilità del ricorso.

In relazione alla fase del giudizio di delibazione, senza contraddittorio, dell'ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) nei confronti del Consiglio dei ministri, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Presidenti di entrambe le Camere, nonché dei deputati Karl Zeller, Gianclaudio Bressa e del senatore Gianvittore Vaccari. Infatti, sotto il profilo soggettivo, il conflitto è palesemente inammissibile in quanto deve escludersi che un ente locale possa essere riconosciuto quale «potere dello Stato»; né può ritenersi che tale figura, pur essendo «esterna all'organizzazione dello Stato», eserciti un potere che rientri nello «svolgimento di più ampie funzioni, i cui atti finali siano imputati allo Stato-autorità». Difetta altresì il requisito oggettivo del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione delle proprie prerogative unicamente in relazione a fasi successive a quella concernente la celebrazione del referendum ex art. 132, secondo comma, Cost., alla quale soltanto si riferiscono il diritto di iniziativa e di autodeterminazione del Comune di Livinnalongo del Col di Lana e che costituisce il momento iniziale del procedimento decisionale complesso previsto per la variazione territoriale cui esso aspirerebbe. Infine, il ricorso risulta finalizzato non già al ripristino del corretto confine fra le diverse attribuzioni costituzionali coinvolte, quanto piuttosto ad ottenere una pronuncia che tenga luogo degli atti tuttora mancanti al completamento della procedura di variazione territoriale di cui all'art. 132 Cost., estranea alla giurisdizione attribuita alla Corte. Sulla non riconoscibilità dell'ente locale quale «potere dello stato», v. citata ordinanza n. 84/2009. In senso analogo, con specifico riferimento alla Provincia, v. citate ordinanze n. 380/1993 e n. 101/1970.

Parametri costituzionali