Pronuncia 278/2011
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), promosso dalla Corte di cassazione - Ufficio Centrale per il referendum, sulla richiesta di referendum proposta da F. F. ed altra nella qualità di delegati del Comune di Albanella ed altri, con ordinanza del 2 febbraio 2011, iscritta al n. 48 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2011. Visti gli atti di costituzione di F. F. e della Provincia di Salerno ed altro; udito nell'udienza pubblica del 20 settembre 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano; uditi gli avvocati Marco Galdi per F. F. e Francesco Fasolino per la Provincia di Salerno ed altro.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), nella parte in cui prevede che la richiesta di referendum per il distacco da una Regione di una o più Province ovvero di uno o più Comuni, se diretta alla creazione di una Regione a se stante, debba essere corredata delle deliberazioni «rispettivamente dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco», sollevata dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, in riferimento all'art. 132, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, secondo comma, della legge n. 352 del 1970, nella parte in cui prevede che la medesima richiesta debba essere, altresì, corredata delle deliberazioni «di tanti Consigli provinciali o di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco delle Province o Comuni predetti», sollevata dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, in riferimento all'art. 132, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2011. Il Direttore della Cancelleria F.to: MELATTI
Relatore: Paolo Maria Napolitano
Data deposito: Fri Oct 21 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: QUARANTA
Massime
Comuni e province - Variazioni territoriali - Referendum per il distacco da una Regione di una o più Province ovvero di uno o più Comuni e per la creazione di una nuova Regione - Necessità che la relativa richiesta sia corredata delle deliberazioni rispettivamente dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco - Denunciato contrasto con la disciplina costituzionale delle variazioni territoriali incidenti sul complessivo assetto regionale dello Stato - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- legge-Art. 42, comma 2
Parametri costituzionali
Comuni e province - Variazioni territoriali - Referendum per il distacco da una Regione di una o più Province ovvero di uno o più Comuni e per la creazione di una nuova Regione - Necessità che la relativa richiesta sia corredata delle deliberazioni di tanti Consigli provinciali o di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco - Denunciato contrasto con la disciplina costituzionale delle variazioni territoriali incidenti sul complessivo assetto regionale dello Stato - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- legge-Art. 42, comma 2