Pronuncia 278/2011

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), promosso dalla Corte di cassazione - Ufficio Centrale per il referendum, sulla richiesta di referendum proposta da F. F. ed altra nella qualità di delegati del Comune di Albanella ed altri, con ordinanza del 2 febbraio 2011, iscritta al n. 48 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2011. Visti gli atti di costituzione di F. F. e della Provincia di Salerno ed altro; udito nell'udienza pubblica del 20 settembre 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano; uditi gli avvocati Marco Galdi per F. F. e Francesco Fasolino per la Provincia di Salerno ed altro.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), nella parte in cui prevede che la richiesta di referendum per il distacco da una Regione di una o più Province ovvero di uno o più Comuni, se diretta alla creazione di una Regione a se stante, debba essere corredata delle deliberazioni «rispettivamente dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco», sollevata dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, in riferimento all'art. 132, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, secondo comma, della legge n. 352 del 1970, nella parte in cui prevede che la medesima richiesta debba essere, altresì, corredata delle deliberazioni «di tanti Consigli provinciali o di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco delle Province o Comuni predetti», sollevata dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, in riferimento all'art. 132, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2011. Il Direttore della Cancelleria F.to: MELATTI

Relatore: Paolo Maria Napolitano

Data deposito: Fri Oct 21 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: QUARANTA

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Massime

Comuni e province - Variazioni territoriali - Referendum per il distacco da una Regione di una o più Province ovvero di uno o più Comuni e per la creazione di una nuova Regione - Necessità che la relativa richiesta sia corredata delle deliberazioni rispettivamente dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco - Denunciato contrasto con la disciplina costituzionale delle variazioni territoriali incidenti sul complessivo assetto regionale dello Stato - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, impugnato, in riferimento all'art. 132, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede che la richiesta di referendum per il distacco da una Regione di una o più Province ovvero di uno o più Comuni, se diretta alla creazione di una Regione a se stante, debba essere corredata delle deliberazioni rispettivamente dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco. Infatti, il mancato accoglimento del preliminare profilo di illegittimità costituzionale, concernente la necessità che la medesima richiesta sia altresì corredata delle deliberazioni di tanti Consigli provinciali o comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco, rende inammissibile - sulla base della descrizione della vicenda processuale fatta dal rimettente, che sottolinea l'assenza di qualsivoglia deliberazione da parte degli enti locali rappresentativi della restante popolazione regionale - la questione sollevata con il secondo profilo, attesa l'impossibilità che la relativa pronuncia abbia, conseguentemente, rilievo nel giudizio a quo .

Norme citate

  • legge-Art. 42, comma 2

Parametri costituzionali

Comuni e province - Variazioni territoriali - Referendum per il distacco da una Regione di una o più Province ovvero di uno o più Comuni e per la creazione di una nuova Regione - Necessità che la relativa richiesta sia corredata delle deliberazioni di tanti Consigli provinciali o di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco - Denunciato contrasto con la disciplina costituzionale delle variazioni territoriali incidenti sul complessivo assetto regionale dello Stato - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, impugnato, in riferimento all'art. 132, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede che la richiesta di referendum per il distacco da una Regione di una o più Province ovvero di uno o più Comuni, se diretta alla creazione di una Regione a se stante, debba essere, altresì, corredata delle deliberazioni di tanti Consigli provinciali o comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco. Il distacco di enti locali da una Regione per la creazione di una nuova Regione (art. 132, primo comma, Cost.) ed il distacco finalizzato all'aggregazione ad una Regione esistente (art. 132, secondo comma, Cost.) sono fenomeni giuridici non comparabili poiché il primo - diversamente dal secondo che riguarda ambiti spaziali relativamente contenuti e non determina una modificazione del complessivo assetto regionale dello Stato - coinvolge necessariamente l'intero assetto della Regione cedente. Infatti, dovendo la nuova Regione avere un minimo di un milione di abitanti, lo scorporo di una così ingente quantità di cittadini è destinato ad incidere sul tessuto politico, sociale, economico ed amministrativo sia della porzione di territorio che si distacca dalla Regione sia della residua parte di essa: non solo sarebbe necessaria la gravosa istituzione della struttura politico-amministrativa della nuova Regione ma si verificherebbe anche un sensibile ridimensionamento dell'analoga struttura della Regione "cedente". Inoltre, mentre per il distacco e l'aggregazione di Province o Comuni da una Regione ad un'altra è sufficiente la legge ordinaria (ancorché rinforzata da uno speciale aggravamento procedurale), la creazione di una nuova Regione esige l'adozione di una legge costituzionale caratterizzata da preliminari peculiarità procedimentali. Il ricorso a questa fonte del diritto prevede, come suo corollario, la possibilità che, verificandosi le condizioni fissate dall'art. 138 Cost., la legge stessa, prima di entrare in vigore, sia sottoposta a referendum che coinvolgerebbe l'intero corpo elettorale statale. L'incomparabilità dei suddetti fenomeni giuridici giustifica il più ampio confine dell'espressione «popolazioni interessate» contenuta nell'art. 132, primo comma, Cost., tale che, stante la maggiore pervasività degli interessi coinvolti, essa non vada riferita alle sole popolazioni per le quali vi sarebbe una variazione di status regionale ma anche a quelle che, pur immodificata tale loro condizione, indubbiamente subirebbero gli effetti della variazione di quella degli altri. Anche il tenore letterale dell'art. 132 Cost. spinge a questa interpretazione. Infatti, mentre nel secondo comma si fa menzione delle Province e dei Comuni "interessati" alla modifica, nel primo comma il riferimento è ai Consigli comunali delle "popolazioni interessate": un'espressione linguistica solo apparentemente simile, ma che viene a comprendere un più vasto ambito di applicazione. Risulta, pertanto, conforme al dettato costituzionale prevedere che, anche nella fase di promovimento della procedura referendaria volta al distacco di determinati territori da una Regione ed alla creazione di una nuova Regione, siano coinvolte, in quanto interessate, anche le popolazioni della restante parte della Regione originaria. Sulla legittimazione dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale, v., ex multis , le citate ordinanze nn. 14/2009 e 1/2009. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 42, secondo comma, della legge n. 352 del 1970 per violazione dell'art. 132, secondo comma, Cost., v. la citata sentenza n. 334/2004, ove è evidenziato «il possibile polimorfismo del concetto di "popolazioni interessate"». In materia di variazioni territoriali degli enti locali, con particolare riguardo al concetto di "popolazioni interessate", v. le citate sentenze nn. 47/2003 e n. 94/2000. Con riferimento all'aggravamento procedurale che caratterizza la legge ordinaria rinforzata prevista dall'art. 132, secondo comma, Cost., v. la citata sentenza n. 246/2010.

Norme citate

  • legge-Art. 42, comma 2

Parametri costituzionali