Pronuncia 285/2012

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 649, terzo comma, del codice penale, promosso dal Tribunale di Alessandria nel procedimento penale a carico di B.L., con ordinanza depositata il 17 gennaio 2012, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 649, terzo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Alessandria, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2012. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Relatore: Giorgio Lattanzi

Data deposito: Wed Dec 12 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: QUARANTA

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Massime

Reati e pene - Cause di non punibilità - Fatti commessi a danno di congiunti - Mancata inclusione del delitto di usura fra le fattispecie escluse dalla operatività della causa di non punibilità - Asserita irragionevolezza - Richiesta di una pronuncia in malam partem in materia penale, riservata in via esclusiva al legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 649, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui non annovera, tra le fattispecie escluse dalla operatività della causa di non punibilità, il delitto di usura previsto dall'art. 644 cod. pen. Invero, la questione è diretta ad ottenere l'introduzione di una nuova ipotesi di esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 649 cod. pen., con un effetto peggiorativo del trattamento penale nel caso di commissione di un delitto di usura in danno di congiunti: in tal modo, tuttavia, si sollecita una dichiarazione di illegittimità costituzionale in materia penale con effetti in malam partem , la cui possibilità incontra un limite nel principio della riserva di legge, che governa tale materia in forza dell'art. 25, secondo comma, Cost. - Sul principio di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., che vieta alla Corte l'introduzione di nuove norme penali o la manipolazione di quelle esistenti, demandando in via esclusiva al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, impedendole di creare nuove fattispecie criminose o estendere quelle esistenti a casi non previsti, ovvero anche di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità, si vedano, ex plurimis , la sentenza n. 394/2006, nonché le ordinanze n. 204/2009, n. 66/2009 e n. 5/2009.

Parametri costituzionali