Pronuncia 29/2014
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 22 luglio 2009 (doc. XVI, n. 2), di accoglimento delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, che dichiara il carattere ministeriale dei reati contestati al senatore Roberto Castelli, Ministro pro tempore, promosso dalla Corte di cassazione con ricorso notificato il 2 dicembre 2011, depositato in cancelleria il 20 dicembre 2011 ed iscritto al n. 9 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2011, fase di merito. Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica; udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2013 il Giudice relatore Paolo Grossi; udito l'avvocato Massimo Luciani per il Senato della Repubblica.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara che non spettava al Senato della Repubblica deliberare, ai fini dell'esercizio della prerogativa di cui all'art. 96 della Costituzione, il carattere ministeriale delle ipotesi di reato contestate al senatore Roberto Castelli, all'epoca dei fatti Ministro della giustizia, per le frasi da questi pronunciate nel corso della trasmissione televisiva "Telecamere", andata in onda il 21 marzo 2004, nei confronti dell'onorevole Oliviero Diliberto e oggetto del procedimento penale in relazione al quale pende ricorso per cassazione nonché deliberare la sussistenza, in ordine alle medesime ipotesi di reato, della finalità di cui all'art. 9, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione), sul presupposto che egli abbia agito per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2014. F.to: Gaetano SILVESTRI, Presidente Paolo GROSSI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI
Relatore: Paolo Grossi
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: SILVESTRI
Massime
Reati ministeriali - Giudizio penale per i reati di ingiuria e diffamazione commessi con il mezzo televisivo, a carico di un senatore all'epoca dei fatti ministro - Deliberazione del Senato della Repubblica con la quale è stato dichiarato il carattere ministeriale dei reati - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte di cassazione - Eccepita inammissibilità per difetto di legittimazione del ricorrente, mancata indicazione del parametro, ambiguità dell'oggetto del ricorso - Reiezione.
Norme citate
- deliberazione del Senato della Repubblica-Art. DOC. XVI, N. 2
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 96
- legge costituzionale-Art. 9
Reati ministeriali - Giudizio penale per i reati di ingiuria e diffamazione commessi con il mezzo televisivo, a carico di un senatore all'epoca dei fatti ministro - Deliberazione del Senato della Repubblica con la quale è stato dichiarato il carattere ministeriale dei reati e la sussistenza, in ordine a tali reati, delle finalità di cui all'art. 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989 - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte di cassazione - Mancata attivazione del conflitto costituzionale avverso il provvedimento, comunicato al Senato già nel 2009, con il quale il Collegio per i reati ministeriali aveva escluso la natura ministeriale dei reati ascritti all'imputato - Dichiarazione di non spettanza al Senato della Repubblica del potere esercitato - Conseguente annullamento della deliberazione impugnata.
Norme citate
- deliberazione del Senato della Repubblica-Art. DOC. XVI, N. 2
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 96
- legge costituzionale-Art. 9