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Pronuncia 29/2014

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 22 luglio 2009 (doc. XVI, n. 2), di accoglimento delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, che dichiara il carattere ministeriale dei reati contestati al senatore Roberto Castelli, Ministro pro tempore, promosso dalla Corte di cassazione con ricorso notificato il 2 dicembre 2011, depositato in cancelleria il 20 dicembre 2011 ed iscritto al n. 9 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2011, fase di merito. Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica; udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2013 il Giudice relatore Paolo Grossi; udito l'avvocato Massimo Luciani per il Senato della Repubblica.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara che non spettava al Senato della Repubblica deliberare, ai fini dell'esercizio della prerogativa di cui all'art. 96 della Costituzione, il carattere ministeriale delle ipotesi di reato contestate al senatore Roberto Castelli, all'epoca dei fatti Ministro della giustizia, per le frasi da questi pronunciate nel corso della trasmissione televisiva "Telecamere", andata in onda il 21 marzo 2004, nei confronti dell'onorevole Oliviero Diliberto e oggetto del procedimento penale in relazione al quale pende ricorso per cassazione nonché deliberare la sussistenza, in ordine alle medesime ipotesi di reato, della finalità di cui all'art. 9, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione), sul presupposto che egli abbia agito per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2014. F.to: Gaetano SILVESTRI, Presidente Paolo GROSSI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Relatore: Paolo Grossi

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: SILVESTRI

Massime

Reati ministeriali - Giudizio penale per i reati di ingiuria e diffamazione commessi con il mezzo televisivo, a carico di un senatore all'epoca dei fatti ministro - Deliberazione del Senato della Repubblica con la quale è stato dichiarato il carattere ministeriale dei reati - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte di cassazione - Eccepita inammissibilità per difetto di legittimazione del ricorrente, mancata indicazione del parametro, ambiguità dell'oggetto del ricorso - Reiezione.

È ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte di Cassazione nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione del 22 luglio 2009 che, accogliendo le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, dichiara il carattere ministeriale dei reati di ingiuria e di diffamazione contestati al senatore Roberto Castelli. La Corte di Cassazione, infatti, è legittimata alla proposizione del ricorso, essendo stata ritualmente investita a seguito di ricorso per saltum proposto avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal Tribunale di Roma in forza della summenzionata delibera del Senato ed avendo, altresì, un interesse concreto ed attuale, tenuto conto dell'oggetto sul quale essa è chiamata a pronunciarsi. Inoltre, appaiono infondate le censure relative alla presunta carenza di indicazione del parametro ed all'ambiguità dell'oggetto del ricorso in quanto, da un lato, il ricorrente svolge un chiaro riferimento all'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della guarentigia dell'art. 96 Cost. e, dall'altro lato, risultano meramente assertive le doglianze sollevate dal Senato relative all'ambiguità dell'oggetto. È, altresì, inconferente la mancata allegazione del resoconto della seduta relativa alla votazione della delibera in contestazione in quanto, nel caso di resoconti parlamentari, è sufficiente l'indicazione dei relativi atti.

Norme citate

  • deliberazione del Senato della Repubblica-Art. DOC. XVI, N. 2

Parametri costituzionali

Reati ministeriali - Giudizio penale per i reati di ingiuria e diffamazione commessi con il mezzo televisivo, a carico di un senatore all'epoca dei fatti ministro - Deliberazione del Senato della Repubblica con la quale è stato dichiarato il carattere ministeriale dei reati e la sussistenza, in ordine a tali reati, delle finalità di cui all'art. 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989 - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte di cassazione - Mancata attivazione del conflitto costituzionale avverso il provvedimento, comunicato al Senato già nel 2009, con il quale il Collegio per i reati ministeriali aveva escluso la natura ministeriale dei reati ascritti all'imputato - Dichiarazione di non spettanza al Senato della Repubblica del potere esercitato - Conseguente annullamento della deliberazione impugnata.

Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte di Cassazione nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione del 22 luglio 2009 che dichiarava il carattere ministeriale dei reati di ingiuria e di diffamazione contestati al senatore Roberto Castelli, non spettava al Senato della Repubblica deliberare, ai fini dell'esercizio della prerogativa di cui all'art. 96 Cost., il carattere ministeriale delle ipotesi di reato contestate al senatore Castelli, all'epoca dei fatti Ministro della giustizia, nonché deliberare la sussistenza in ordine alle medesime ipotesi di reato della finalità di cui all'art. 9, comma 3, della l. cost. n. 1 del 1989, sul presupposto che egli abbia agito per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. Infatti, qualora il Tribunale dei ministri abbia espresso valutazione negativa in ordine alla natura ministeriale dei reati oggetto di indagine e quest'ultima sia stata trasmessa al Presidente della Camera competente a cura del Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 8, comma 4, della l. cost. n. 1 del 1989, la Camera competente, in caso di disaccordo, ha quale unico potere di vindicatio quello di contestare, per conflitto costituzionale, la qualificazione del fatto come reato non ministeriale da parte della autorità giudiziaria procedente. A tal punto, è di esclusiva competenza della Corte Costituzionale dirimere il contenzioso ed assegnare definitivamente la corretta qualificazione costituzionale dei fatti ascritti al parlamentare-ministro, agli effetti della correttezza o meno del procedimento adottato. - Sull'obbligo gravante sul Tribunale per i reati ministeriali di trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica affinché quest'ultimo dia comunicazione al Presidente della Camera competente, ex art. 8, comma 4, della l. cost. n. 1/1989 (e sulle conseguenze dell'omessa comunicazione all'organo parlamentare) v. la sentenza, richiamata in motivazione, n. 241/2009. - Sull'accertamento della qualifica dei fatti ascritti al parlamentare-ministro v. la sentenza n. 88/2012.

Norme citate

  • deliberazione del Senato della Repubblica-Art. DOC. XVI, N. 2

Parametri costituzionali