Pronuncia 51/2015
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, promosso dal Tribunale ordinario di Lucca nel procedimento vertente tra Biscardi Gianluca e Il Castello service società cooperativa, con ordinanza del 24 gennaio 2014, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, sollevata, in riferimento all'art. 39 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lucca, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Silvana SCIARRA, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI
Relatore: Silvana Sciarra
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CRISCUOLO
Massime
Lavoro - Socio lavoratore di società cooperative - Pluralità di contratti collettivi della medesima categoria - Previsione che le società cooperative applicano ai propri soci lavoratori i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria - Asserita indebita estensione dell'efficacia erga omnes dei contratti collettivi, lesiva del principio di libertà sindacale - Insussistenza - Disciplina volta a contrastare l'applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni di non accertata rappresentatività, che prevedano trattamenti retributivi in contrasto con la nozione di retribuzione sufficiente - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 7, comma 4
- legge-Art.