Pronuncia 21/2017
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 197-bis, commi 3 e 6, e 192, comma 3, del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Macerata, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di M.M. e H.M., con ordinanza del 22 maggio 2015, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2015. Udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 2016 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 197-bis, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, del medesimo codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 dell'art. 197-bis cod. proc. pen., nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste" divenuta irrevocabile; 2) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 197-bis, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'assistenza di un difensore anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del medesimo art. 197-bis, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste" divenuta irrevocabile. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 2016. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Giorgio Lattanzi
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: GROSSI
Massime
Thema decidendum - Ricognizione dell'oggetto del giudizio incidentale - Restrizione da parte della Corte alla sola disposizione attinta dalle censure.
Norme citate
Parametri costituzionali
Processo penale - Prova testimoniale - Dichiarazioni dell'imputato in procedimento connesso o di reato collegato, assolto "perché il fatto non sussiste" - Obbligo di assistenza difensiva - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di uguaglianza - Avvenuta applicazione nel giudizio a quo della norma censurata - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
Norme citate
Parametri costituzionali
Processo penale - Prova testimoniale - Dichiarazioni dell'imputato in procedimento connesso o di reato collegato, assolto "perché il fatto non sussiste" - Limitazione del loro valore probatorio secondo la regola (c.d. corroboration) di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - Irragionevolezza e ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle dichiarazioni rese dal teste ordinario e dall'imputato in procedimento connesso o di reato collegato assolto "per non aver commesso il fatto" - Illegittimità costituzionale parziale.
Norme citate
Parametri costituzionali
Processo penale - Prova testimoniale - Dichiarazioni dell'imputato in procedimento connesso o di reato collegato, assolto "perché il fatto non sussiste" - Obbligo di assistenza difensiva - Stretta correlazione con la caducata limitazione del valore probatorio di tali dichiarazioni - Illegittimità costituzionale consequenziale parziale.
Norme citate
Parametri costituzionali
- legge-Art. 27