About

Pronuncia 21/2018

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione autonoma della Sardegna 16 marzo 2017, n. 4 (Ridefinizione dei confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19-23 maggio 2017, depositato in cancelleria il 23 maggio 2017 ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 2017. Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma della Sardegna; udito nella udienza pubblica del 23 gennaio 2018 il Giudice relatore Nicolò Zanon; uditi l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Mattia Pani e Alessandra Camba per la Regione autonoma della Sardegna.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione autonoma della Sardegna 16 marzo 2017, n. 4 (Ridefinizione dei confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Nicolò Zanon

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: LATTANZI

Massime

Ricorso in via principale - Impugnazione da parte del Governo di legge regionale per violazione dello statuto speciale - Interesse a ricorrere - Sussistenza in re ipsa - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta, perché palesemente infondata, l'eccezione d'inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso governativo contro l'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2017, perché il ricorrente avrebbe lamentato la violazione, da parte della legge regionale, di norme dello statuto speciale. Quest'ultimo, in quanto legge costituzionale, svolge a pieno titolo la funzione di parametro di legittimità costituzionale nei confronti di tutta la legislazione ordinaria, statale e regionale, e lo Stato è chiamato a garantirne il rispetto, cosicché l'interesse a ricorrere è in re ipsa.

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 1

Ricorso in via principale - Evocazione di norma statutaria come presupposto argomentativo della dedotta violazione di altre - Inidoneità a fungere da parametro - Inammissibilità della questione.

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2017, proposta dal Governo con riferimento all'art. 3 dello statuto della Regione autonoma Sardegna, che attribuisce ad essa una potestà legislativa esclusiva in materia di "ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni". La norma statutaria non può fungere da parametro rispetto al quale verificare la legittimità costituzionale della legge impugnata, essendo evocata come presupposto argomentativo della dedotta violazione dell'art. 45 dello statuto medesimo.

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 1

Parametri costituzionali

  • statuto regione Sardegna-Art. 3
  • statuto regione Sardegna-Art. 45

Ricorso in via principale - Adeguata motivazione delle censure - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di adeguata motivazione delle censure, del ricorso promosso dal Governo avverso l'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2017. Sia pure sinteticamente, il ricorso individua esattamente la questione, indicando le norme regionali e i parametri costituzionali, ed espone le ragioni per le quali il ricorrente ritiene che la legge regionale impugnata sia costituzionalmente illegittima, citando anche la giurisprudenza costituzionale in materia. ( Precedenti citati: sentenze n. 81 del 2017, n. 252 del 2016 e n. 228 del 2016 ).

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 1

Ricorso in via principale - Variazioni circoscrizionali tra Comuni - Lamentata violazione delle procedure regionali di consultazione popolare - Censure non ipotetiche - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per ipoteticità delle censure, del ricorso proposto dal Governo avverso l'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2017, che dispone la variazione delle circoscrizioni dei Comuni di Magomadas e Tresnuraghes. Lo Stato può lamentare la violazione del procedimento per la variazione delle circoscrizioni comunali e, in particolare, la mancata consultazione delle popolazioni interessate, poiché tale onere procedimentale è imposto da disposizioni di rango costituzionale a garanzia del principio di autodeterminazione delle popolazioni interessate; non gli appartiene, invece svolgere una valutazione sul merito della scelta discrezionale assunta dal Consiglio regionale all'esito del procedimento legislativo. ( Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2018 e n. 94 del 2000 ).

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 1

Ricorso in via principale - Variazioni circoscrizionali tra Comuni - Dedotta violazione dell'art. 133, secondo comma, Cost. - Riferibilità di tale parametro a Regione ad autonomia speciale, in riferimento al rispetto dell'autodeterminazione delle autonomie locali - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2017, che dispone la modificazione dei confini dei Comuni di Magomadas e Tresnuraghes, promosso dal Governo in riferimento all'art. 45 dello statuto speciale e dell'art. 133, secondo comma, Cost., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità proposta dalla resistente perché il parametro costituzionale evocato è riferibile soltanto alle Regioni a statuto ordinario. Tale parametro, certamente destinato alle Regioni a statuto ordinario, tuttavia vincola, nella parte in cui riconosce il principio di autodeterminazione delle popolazioni locali, anche le Regioni a statuto speciale, le quali restano peraltro libere di dare attuazione a tale principio nelle forme procedimentali ritenute più opportune. ( Precedente citato: sentenza n. 453 del 1989 ).

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 1

Parametri costituzionali

Comuni, Province e Città metropolitane - Norme della Regione autonoma Sardegna - Variazioni circoscrizionali dei Comuni di Magomadas e Tresnuraghes - Mancato previo referendum consultivo - Contrasto con le norme costituzionale e statutaria - Violazione del principio di autodeterminazione delle popolazioni interessate - Illegittimità costituzionale.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 133, secondo comma, Cost. e 45 dello statuto speciale di autonomia, l'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2017. La norma censurata dal Governo ha determinato, in assenza di incertezza sulla delimitazione dei relativi confini, una sia pur limitata variazione delle circoscrizioni comunali dei Comuni di Magomadas e Tresnuraghes senza previamente e direttamente sentire le popolazioni interessate. I parametri costituzionali e statutari evocati, d'identico tenore testuale, impongono la consultazione delle popolazioni interessate anche quando, come nel caso in questione, la variazione circoscrizionale non è diretta conseguenza dell'istituzione di un nuovo Comune, e a prescindere dal numero dei soggetti interessati e dalla scarsa entità dell'intervento. Né la circostanza che la richiesta di variazione sia originata da un'istanza dei cittadini, come nel caso in esame, garantisce il rispetto del principio di autodeterminazione delle popolazioni interessate, perché la sottoscrizione di istanze costituisce un modo di espressione dell'opinione che non offre garanzie circa la libertà di ciascuno in relazione a possibili condizionamenti esterni e, soprattutto, perché altro è il momento dell'iniziativa, altro è quello della consultazione vera e propria. Non rileva, infine, che i Consigli comunali interessati e il Consiglio regionale si siano espressi all'unanimità, poiché l'interesse garantito dall'obbligo di consultazione è riferito direttamente alle popolazioni e non agli enti territoriali. ( Precedenti citati: sentenze n. 214 del 2010, n. 94 del 2000, n. 279 del 1994 e n. 453 del 1989 ). L'indizione di una consultazione popolare non è necessaria quando non si tratta di variare le circoscrizioni comunali, bensì di definire una situazione di incertezza. ( Precedenti citati: sentenze n. 55 del 1993 e n. 743 del 1988 ).

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 1

Parametri costituzionali