Pronuncia 110/2021

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 10 gennaio 2017 (doc. IV-quater, n. 4) promosso dalla Corte d'appello di Brescia, con ordinanza-ricorso, depositata in cancelleria il 19 dicembre 2019, iscritta al n. 8 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 2020, fase di merito. Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica; udito nell'udienza pubblica del 27 aprile 2021 il Giudice relatore Nicolò Zanon; udito l'avvocato Francesco Saverio Bertolini per il Senato della Repubblica deliberato nella camera di consiglio del 28 aprile 2021.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni rese dall'allora parlamentare europeo Gabriele Albertini, per le quali pende giudizio di fronte alla Corte d'appello di Brescia, «costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione»; 2) annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 10 gennaio 2017 (doc. IV-quater, n. 4). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Nicolò Zanon

Data deposito: Thu May 27 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORAGGIO

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Massime

Conflitto di attribuzione tra poteri - Conflitto promosso dal giudice d'appello - Concretezza ed attualità del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto dei caratteri della concretezza e dell'attualità del conflitto, formulata nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte d'appello di Brescia nei confronti del Senato della Repubblica in riferimento alla deliberazione del 10 gennaio 2017, che ha affermato l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dal senatore Gabriele Albertini. Il giudice d'appello, in forza dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, ha il potere di porsi ogni questione non preclusa che ritenga rilevante ai fini del decidere e, di conseguenza, è competente ad esprimere in via definitiva la volontà del potere cui appartiene ed è legittimato a proporre un conflitto non sollevato dal giudice di primo grado. ( Precedenti citati: sentenze n. 371 del 2006, n. 331 del 2006, n. 235 del 2005, n. 116 del 2003 e n. 1150 del 1988; ordinanza n. 229 del 1975 ).

Parametri costituzionali

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico del senatore Gabriele Albertini, parlamentare europeo all'epoca dei fatti, per le dichiarazioni espresse nei confronti del dott. Alfredo Robledo - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'appello di Brescia - Violazione del campo costituzionalmente riservato al potere giudiziario - Dichiarazione di non spettanza del potere esercitato - Conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità.

È dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni rese dall'allora parlamentare europeo Gabriele Albertini, per le quali pende giudizio di fronte alla Corte d'appello di Brescia, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, Cost., con conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata nella seduta del 10 gennaio 2017 (doc. IV- quater , n. 4). La impugnata delibera risulta adottata in riferimento ad opinioni espresse da chi, all'epoca dei fatti, all'assemblea del Senato non apparteneva. Di conseguenza, le opinioni in questione non sono state espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari. ( Precedenti citati: sentenze n. 270 del 2002, n. 30 del 2002 e n. 252 del 1999; ordinanza n. 530 del 2000 ). Il rilievo istituzionale da riconoscere a una deliberazione del Senato della Repubblica comporta che essa, quand'anche adottata in situazione di incompetenza, sia idonea a radicare, in ogni caso, un conflitto tra poteri, che non può perciò esser ritenuto inammissibile ma deve essere deciso nel merito. ( Precedenti citati: sentenza n. 270 del 2002; ordinanza n. 530 del 2000 ).

Parametri costituzionali