Pronuncia 182/2021
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 578 del codice di procedura penale promossi dalla Corte d'appello di Lecce con due ordinanze del 6 novembre e dell'11 dicembre 2020, iscritte, rispettivamente, ai numeri 14 e 29, del registro ordinanze 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 7 e 10, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti gli atti di costituzione di P.P. N., A. B. e V. C., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 7 luglio 2021 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; uditi gli avvocati Antonio Bolognese per P.P. N., in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021, Ladislao Massari per A. B. e V. C., e l'avvocato dello Stato Maurizio Greco per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 7 luglio 2021.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 578 del codice di procedura penale, sollevate - in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché in riferimento allo stesso art. 117, primo comma, e all'art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 - dalla Corte d'appello di Lecce con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Giovanni Amoroso
Data deposito: Fri Jul 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CORAGGIO
Massime
Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità della norma censurata nei giudizi a quibus - Sussistenza.
Norme citate
Unione europea - Diritto dell'Unione europea - Evocazione quale parametro interposto - Adeguata motivazione del rimettente - Norme direttamente applicabili nell'ordinamento interno, o corrispondenti ad altre direttamente applicabili - Ammissibilità della questione - Sussistenza.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 11
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 48
- direttiva UE-Art. 3
- direttiva UE-Art. 4
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 6
- Costituzione-Art. 117
Diritti fondamentali - Concorrenza di tutela, nazionale e sovranazionale - Integrazione delle garanzie.
Prospettazione della questione incidentale - Evocazione, quali parametri interposti, di disposizioni dell'Unione europea attinenti ai medesimi diritti tutelati da parametri interni - Spettanza alla Corte costituzionale della valutazione di eventuali profili di contrasto della disciplina censurata con le disposizioni europee, anche previo rinvio pregiudiziale.
Processo penale - Condanna in primo grado, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile - Successiva estinzione del reato per prescrizione - Previsione che il giudice di appello decida sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili - Denunciata lesione del diritto alla presunzione di innocenza, come declinato dalla giurisprudenza della Corte EDU e affermato dal diritto dell'Unione europea - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 117
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 48
- direttiva UE-Art. 3
- direttiva UE-Art. 4
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 6