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Pronuncia 207/2021

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore), convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 141, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», promosso dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento, nel procedimento vertente tra S. D. e l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Trento, con ordinanza dell'11 settembre 2020, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021 il Giudice relatore Nicolò Zanon; deliberato nella camera di consiglio del 7 ottobre 2021.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore), convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 141, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», sollevata, in riferimento all'art. 67 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Nicolò Zanon

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CORAGGIO

Massime

Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Motivazione non implausibile del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare. (Classif. 112003).

Alla Corte costituzionale spetta un controllo "esterno" di ammissibilità sul carattere non implausibile della motivazione offerta, tanto sulla rilevanza, quanto sulla non manifesta infondatezza, dal rimettente. (Nel caso di specie, avente ad oggetto il comma 4- bis dell'art. 11 del d.l. n. 149 del 2013, come conv., non è accolta l'eccezione di inammissibilità, poiché l'intervento richiesto sarebbe inidoneo a raggiungere il risultato auspicato dal rimettente). ( Precedenti: S. 183/2021 - mass. 44160; S. 181/2021 - mass. 44168; S. 59/2021 - mass. 43751; S. 32/2021 - mass. 43580; S. 22/2021 - mass. 43466; S. 15/2021 - mass. 43567 - mass. 43568 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 11, comma 4
  • legge-Art.
  • legge-Art. 1, comma 141

Tributi - In genere - Erogazioni in denaro effettuate in favore di partiti politici - Possibilità per i candidati eletti in Parlamento, a partire dall'anno di imposta 2007, di detrarre dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) un importo pari al 19 per cento per le erogazioni in denaro, per importi determinati, effettuate in conformità a previsioni regolamentari o statutarie del partito beneficiario - Denunciata violazione del principio del divieto di mandato imperativo - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 255001).

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento in riferimento all'art. 67 della Costituzione, dell'art. 11, comma 4- bis , del d.l. n. 149 del 2013, conv. con modif., in legge n. 13 del 2014, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 141, della legge n. 190 del 2014, per cui le erogazioni in denaro - non liberali - effettuate a partire dall'anno di imposta 2007, da parte di candidati o eletti alle cariche pubbliche, consentono a questi ultimi di detrarre anche i versamenti effettuati in forma di donazione, purché in conformità a previsioni regolamentari o statutarie del partito beneficiario. In disparte ogni valutazione - rimessa al giudice eventualmente investito dello scrutinio sulla pretesa creditoria - circa la validità dei contratti in concreto conclusi tra candidati e partiti all'ombra della detraibilità fiscale delle elargizioni effettuate dai primi ai secondi, il tenore della disposizione censurata non consente di evincere alcuna indebita incidenza sullo status del parlamentare, né alcun condizionamento sulle modalità di esercizio del mandato, in lesione del parametro costituzionale invocato. Il contenuto direttamente ascrivibile alla disposizione in esame consiste unicamente in una scelta per la parificazione alle donazioni, ai fini della detraibilità, di erogazioni effettuate da candidati e da eletti in favore del partito di riferimento, allo scopo di incentivare le forme dirette di finanziamento della politica, in un contesto segnato dalla eliminazione di ogni contribuzione pubblica ad essa. Non si determinano perciò effetti di sorta, né sullo status del parlamentare, né sulle modalità di esercizio del mandato, che può e deve continuare ad essere svolto liberamente, in conformità o meno agli indirizzi del partito o gruppo di riferimento. ( Precedente: S. 182/2019 - mass. 42310 ). Il legislatore gode di discrezionalità in materia di agevolazioni fiscali. ( S. 177/2017- mass. 40700; S. 153/2017 - mass. 41363; S. 111/2016 - mass. 38871; S. 279/2014 - mass. 38205; S. 275/2005 - mass. 29595; S. 285/2004 - mass. 28742; S. 143/1982 - mass. 9881; O. 370/1999 - mass. 24971 O. 52/1988 - mass. 10224 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 11, comma 4
  • legge-Art.
  • legge-Art. 1, comma 141

Parametri costituzionali

Parlamento - Mandato parlamentare - Divieto di mandato imperativo - Efficacia della garanzia - Estensione, oltre che al rapporto tra elettori ed elettori, anche a quello tra eletti e partito e gruppo parlamentare di appartenenza - Conseguente assenza di garanzia giuridica a eventuali accordi, istruzioni o vincoli. (Classif. 172009).

L'art. 67 Cost. spiega i propri effetti non solo sul rapporto fra elettori ed eletti, ma anche sulla relazione tra il singolo parlamentare e il partito e il gruppo parlamentare di appartenenza. Come in tutti quelli di derivazione liberale, anche nel nostro ordinamento costituzionale - che pure, all'art. 49 Cost., sottolinea il ruolo essenziale dei partiti per la determinazione della politica nazionale - la garanzia del libero mandato non consente l'instaurazione, in capo ai singoli parlamentari, di vincoli - da qualunque fonte derivino: legislativa, statutaria, negoziale - idonei a incidere giuridicamente sullo status del parlamentare e sulle modalità di svolgimento del mandato elettivo. Se può certamente accadere (e di regola accade) che, in riferimento all'esercizio del mandato, vengano di fatto stipulati accordi, impartite istruzioni o fatti valere vincoli di fedeltà, generalmente disciplinati da regole di matrice privatistica, attinenti alla normazione interna agli stessi partiti o gruppi parlamentari di riferimento, tuttavia, proprio in forza di quanto disposto dall'art. 67 Cost., tali accordi, istruzioni e vincoli non sono assistiti da alcuna garanzia giuridica, poiché la loro osservanza è rimessa alla coscienza del singolo parlamentare. Il significato della disposizione costituzionale non risiede, perciò, nel vietare, o nel rendere giuridicamente sanzionabile, l'adesione spontanea del parlamentare alle direttive del suo partito o del suo gruppo. La funzione di garanzia dell'art. 67 Cost. si rivela, invece, nei casi in cui gli accordi tra parlamentare e partito pretendano di tradursi in vincoli con effetto diretto sullo status del parlamentare o sulla libertà di esercizio del mandato. Il divieto del mandato imperativo importa che il parlamentare è libero di votare secondo gli indirizzi del suo partito ma è anche libero di sottrarsene; nessuna norma potrebbe legittimamente disporre che derivino conseguenze a carico del parlamentare per il fatto che egli abbia votato contro le direttive del partito. ( Precedente: S. 14/1964 - mass. 2064 ).