Pronuncia 207/2021
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore), convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 141, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», promosso dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento, nel procedimento vertente tra S. D. e l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Trento, con ordinanza dell'11 settembre 2020, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021 il Giudice relatore Nicolò Zanon; deliberato nella camera di consiglio del 7 ottobre 2021.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore), convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 141, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», sollevata, in riferimento all'art. 67 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Nicolò Zanon
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CORAGGIO
Massime
Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Motivazione non implausibile del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare. (Classif. 112003).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 11, comma 4
- legge-Art.
- legge-Art. 1, comma 141
Tributi - In genere - Erogazioni in denaro effettuate in favore di partiti politici - Possibilità per i candidati eletti in Parlamento, a partire dall'anno di imposta 2007, di detrarre dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) un importo pari al 19 per cento per le erogazioni in denaro, per importi determinati, effettuate in conformità a previsioni regolamentari o statutarie del partito beneficiario - Denunciata violazione del principio del divieto di mandato imperativo - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 255001).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 11, comma 4
- legge-Art.
- legge-Art. 1, comma 141