Pronuncia 1/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter, comma 3, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002), convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, promosso dal Tribunale ordinario di Trapani, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento instaurato da P.D. C. contro il Ministero dell'istruzione, con ordinanza del 18 febbraio 2021, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti l'atto di costituzione di P.D. C., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 2021 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio; uditi l'avvocato Lorenzo Carini per P.D. C. e l'avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio dell'11 novembre 2021.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter, comma 3, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002), convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trapani, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 4 gennaio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Maria Rosaria San Giorgio
Data deposito: Tue Jan 04 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CORAGGIO
Massime
Istruzione - In genere - Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato - Dotazioni organiche del personale educativo - Distinzione tra personale educativo maschile e femminile - Denunciata violazione del principio di non discriminazione in base al genere - Richiesta di intervento ablativo implicante scelte affidate alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità delle questioni - Spettanza al legislatore del potere di verificare la rispondenza tra la finalità della disposizione censurata e la coscienza sociale. (Classif. 137001).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 4 TER, comma 3
- legge-Art.