Pronuncia 1/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter, comma 3, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002), convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, promosso dal Tribunale ordinario di Trapani, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento instaurato da P.D. C. contro il Ministero dell'istruzione, con ordinanza del 18 febbraio 2021, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti l'atto di costituzione di P.D. C., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 2021 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio; uditi l'avvocato Lorenzo Carini per P.D. C. e l'avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio dell'11 novembre 2021.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter, comma 3, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002), convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trapani, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 4 gennaio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Maria Rosaria San Giorgio

Data deposito: Tue Jan 04 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORAGGIO

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Massime

Istruzione - In genere - Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato - Dotazioni organiche del personale educativo - Distinzione tra personale educativo maschile e femminile - Denunciata violazione del principio di non discriminazione in base al genere - Richiesta di intervento ablativo implicante scelte affidate alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità delle questioni - Spettanza al legislatore del potere di verificare la rispondenza tra la finalità della disposizione censurata e la coscienza sociale. (Classif. 137001).

Sono dichiarate inammissibili, per richiesta di intervento ablativo implicante scelte affidate alla discrezionalità del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., dal Tribunale di Trapani, in funzione di giudice del lavoro - dell'art. 4- ter , comma 3, del d.l. n. 255 del 2001, conv., con modif., nella legge n. 333 del 2001, che dispone che la distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici operi ai soli fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente maschile e femminile. Tale criterio discretivo esibisce una chiara corrispondenza con l'omologa differenziazione operata dal legislatore nel prevedere distinte istituzioni educative per convittori e convittrici, essendo la distinzione tra educatori ed educatrici speculare e funzionale alla separazione tra questi ultimi. L'ablazione richiesta genererebbe, pertanto, disarmonie nel sistema complessivamente considerato dal legislatore, spettando alla discrezionalità di quest'ultimo la verifica della perdurante rispondenza della finalità presidiata dalla disposizione censurata agli orientamenti e ai valori radicati nella coscienza sociale, attraverso una rivalutazione delle ragioni che sorreggono la distinta configurazione delle istituzioni convittuali per allieve e per allievi. ( Precedente: S. 84/2016 - mass. 38831 )

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 4 TER, comma 3
  • legge-Art.