Pronuncia 174/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, promosso dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bologna nel procedimento penale a carico di D. A. e D. D.V. con ordinanza del 16 giugno 2021, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 23 giugno 2022 il Giudice relatore Francesco Viganò; deliberato nella camera di consiglio del 23 giugno 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Francesco Viganò

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMATO

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Massime

Azione e difesa (diritti di) - In genere - Processo penale - Scelta dei riti alternativi - Modalità di esercizio del diritto di difesa. (Classif. 031001).

La scelta dei riti alternativi costituisce una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa dell'imputato di cui all'art. 24 Cost. ( Precedenti: S. 192/2020; S. 19/2020 - mass. 41591; S. 14/2020 - mass. 41577; S. 131/2019 - mass. 41347 ).

Reati e pene - Reato continuato - Accertamento del nesso sostanziale di continuità, anche al fine dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge - Ininfluenza della presenza di circostanze occasionali, ovvero del fatto che la continuazione emerga in tempi successivi (nel caso di specie: illegittimità costituzionale dell'art. 168-bis, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione a reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., ad altri per i quali tale beneficio sia già stato concesso). (Classif. 210040).

L'esistenza del nesso "sostanziale" di continuità tra più reati non può farsi dipendere da circostanze occasionali, ovvero dal fatto che la continuazione sia accertata in un solo tempo anziché in tempi successivi. ( Precedenti: S. 267/1987 - mass. 4420; S. 295/1986 - mass. 12674, mass. 12675, mass. 12676; S. 86/1970 - mass. 5044; S. 108/1973 - mass. 6768). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 168- bis , quarto comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b , cod. proc. pen., con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso. Il divieto di concedere la messa alla prova più di una volta - previsto dalla disposizione censurata dal Tribunale di Bologna - non osta a che l'imputato possa essere ammesso al beneficio qualora gli vengano contestati più reati nell'ambito del medesimo procedimento; risulta pertanto irragionevole che, quando invece, per scelta del pubblico ministero o per altre evenienze processuali, i reati legati dalla continuazione o commessi con una sola azione od omissione siano contestati in distinti procedimenti, egli non abbia più la possibilità di accedere al rito. Una tale preclusione finirebbe inoltre per frustrare l'intento legislativo di sanzionare in maniera sostanzialmente unitaria il reato continuato e il concorso formale, e di farlo anche attraverso l'ammissione al percorso di risocializzazione e riparazione che è proprio della messa alla prova e il cui esito positivo comporta l'estinzione dei reati. In queste ipotesi spetterà al giudice una nuova valutazione dell'idoneità del programma di trattamento e una nuova prognosi sull'astensione dalla commissione di ulteriori reati, tenendo conto della natura e della gravità dei reati oggetto del nuovo procedimento e del percorso di riparazione e risocializzazione già compiuto durante la prima messa alla prova. ( Precedenti: S. 146/2022 - mass. 44845; S. 139/2020 - mass. 43512; S. 75/2020 - mass. 42220; S. 68/2019 - mass. 42115; S. 200/2016 - mass. 39029; S. 267/1987 - mass. 4420; S. 295/1986 - mass. 12674, mass. 12675, mass. 12676; S. 86/1970 - mass. 5044; S. 108/1973 - mass. 6768).

Parametri costituzionali