Pronuncia 197/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», come modificato dall'art. 16-octies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), inserito, in sede di conversione, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e dall'art. 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, promossi dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, in composizione monocratica, con tre ordinanze del 9 ottobre 2020, iscritte, rispettivamente, ai numeri 103, 104 e 105 del registro ordinanze 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 23 giugno 2022 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio; deliberato nella camera di consiglio del 23 giugno 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», come modificato dall'art. 16-octies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), inserito, in sede di conversione, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e dall'art. 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 23 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Maria Rosaria San Giorgio

Data deposito: Tue Jul 26 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMATO

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Massime

Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Requisiti - Necessità di illustrare le ragioni che giustificano l'applicazione della disposizione censurata nel giudizio principale, tale da renderla pregiudiziale per la definizione del medesimo (nel caso di specie: inammissibilità della questione di legittimità costituzionale di norma statale che prevede, per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 1990 nelle Province di Catania, Ragusa e Siracusa che hanno versato le imposte per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento di quanto dovuto, il diritto al rimborso di quanto indebitamente corrisposto e alcuni limiti all'integrale soddisfazione delle pretese in caso di insufficienza delle risorse finanziarie stanziate). (Classif. 112005).

La carente illustrazione delle ragioni che giustificano l'applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale determina la manifesta inammissibilità delle questioni. ( Precedenti: O. 156/2022 - mass. 44941; S. 160/2019 - mass. 42423; S. 105/2018 - mass. 40768 ). (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla CTP di Siracusa in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 23 Cost. - dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16- octies del d.l. n. 91 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 8 del 2020, che - nello stabilire il diritto al rimborso per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 nelle Province di Catania, Ragusa e Siracusa, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dieci per cento di quanto dovuto - prevede lo stanziamento di 160 milioni di euro, una riduzione percentuale del 50% sulle somme dovute, qualora l'ammontare delle istanze ecceda l'impegno finanziario complessivamente autorizzate e l'omissione del rimborso, in caso di esaurimento dei fondi. Il giudice a quo non ha adeguatamente esplicitato le ragioni per le quali le somme stanziate dalla norma censurata sarebbero incapienti in rapporto alle istanze di rimborso, apprezzamento che invece assume priorità logica rispetto alle questioni sollevate, posto che i detti limiti all'integrale soddisfazione delle pretese di rimborso operano solo in caso di insufficienza delle risorse finanziarie).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 665
  • decreto-legge-Art. 16 OCTIES, comma 1
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 29, comma 1
  • legge-Art.