Pronuncia 241/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 24 marzo 2021 (doc. IV-ter, n. 11-A), promosso dalla Tribunale ordinario di Torino, sesta sezione penale, con ricorso notificato il 14 marzo 2022, depositato in cancelleria il 18 marzo 2022, iscritto al n. 4 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2022, fase di merito. Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati; udito nell'udienza pubblica del 18 ottobre 2022 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera; udito l'avvocato Gaetano Pelella per la Camera dei deputati; deliberato nella camera di consiglio del 10 novembre 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese pubbliche dal deputato Stefano Esposito nei confronti dei signori G. V., D. L. e G. R., per le quali pende procedimento penale davanti al Tribunale ordinario di Torino, sesta sezione penale, di cui al ricorso indicato in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; 2) annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 marzo 2021 (doc. IV-ter, n. 11-A). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'1 dicembre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Augusto Antonio Barbera

Data deposito: Thu Dec 01 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SCIARRA

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Massime

Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Soggetti legittimati - Legittimazione attiva dei singoli organi giurisdizionali - Legittimazione passiva della Camera cui apparteneva il parlamentare all'epoca dei fatti - Sussistenza. (Classif. 114003).

I singoli organi giurisdizionali sono legittimati a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto competenti, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle funzioni attribuite, la volontà del potere cui appartengono. Analogamente, è pacifica la legittimazione passiva della Camera cui apparteneva il parlamentare all'epoca dei fatti, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost. ( Precedenti: S. 110/2021 - mass. 43913; S. 133/2018; S. 59/2018; S. 144/2015; S. 30/2002 - mass. 26778; S. 252/1999 - mass. 24781; O. 35/2022 - mass. 44519; O. 148/2020 - mass. 43530 ).

Parametri costituzionali

Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni rese extra moenia - Insindacabilità - Condizioni - Evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare - Necessità che gli atti parlamentari siano anteriori o contestuali alla dichiarazione - Irrilevanza di quelli posteriori (nel caso di specie: dichiarazione di non spettanza del potere esercitato e conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati riferita alle affermazioni di Stefano Esposito, deputato all'epoca dei fatti, imputato del delitto di diffamazione aggravata di cui all'art. 595 cod. pen.). (Classif. 172005).

Non è da escludere, in astratto, che nel sistema costituzionale italiano la prerogativa dell'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost. possa coprire anche dichiarazioni rese extra moenia , non necessariamente connesse ad atti parlamentari, ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare, assumendo carattere divulgativo di quanto riconducibile a quest'ultima. In ogni caso, gli atti parlamentari devono essere anteriori o contestuali alla dichiarazione reputata insindacabile, mentre quelli successivi ad essa sono per definizione irrilevanti. ( Precedenti: S. 133/2018 - mass. 41360; S. 59/2018 - mass. 39945; S. 144/2015 - mass. 38478; S. 265/2014 - mass. 38180; S. 221/2014 - mass. 38113; S. 55/2014 - mass. 37788; S. 81/2011 - mass. 35479; S. 420/2008 - mass. 33051; S. 97/2008 - mass. 32268; S. 335/2006 - mass. 30709; S. 258/2006 - mass. 30569; S. 435/2002 - mass. 27325; S. 11/2000 - mass. 25128; S. 10/2000 - mass. 25126 ). (Nel caso di specie, è dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese pubbliche dal deputato Stefano Esposito nei confronti dei signori G. V., D. L. e G. R., per le quali pende procedimento penale davanti al Tribunale di Torino, sesta sez. penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., con conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata nella seduta del 24 marzo 2021, doc. IV- ter , n. 11-A. Difetta il nesso funzionale tra le affermazioni oggetto del procedimento penale e l'attività compiuta in sede parlamentare dall'on. Esposito poiché non risulta alcuna opinione, resa nell'esercizio della funzione parlamentare ed anteriore o contestuale alle dichiarazioni oggetto dell'imputazione, che abbia un contenuto nella sostanza corrispondente al fatto specifico denunciato su Facebook con la dichiarazione reputata insindacabile).

Parametri costituzionali