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Pronuncia 259/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Daria de PRETIS; Giudici : Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, commi 2 e 3 (quest'ultimo in combinato disposto con l'art. 15, comma 2); 13, comma 1; 18; 19; 20; 21 e 24, comma 2 (quest'ultimo in combinato disposto con l'art. 31, comma 1, lettera f), della legge della Regione Basilicata 26 luglio 2021, n. 29, recante «Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Basilicata e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e ss.mm.ii.», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 29 settembre - 5 ottobre 2021, depositato in cancelleria il 6 ottobre 2021, iscritto al n. 57 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti l'atto di costituzione della Regione Basilicata, nonché l'atto di intervento di Enel Produzione spa; udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 2022 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi; udito l'avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 23 novembre 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile l'intervento di Enel produzione spa; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, commi 2 e 3 (quest'ultimo in combinato disposto con l'art. 15, comma 2); 13, comma 1; 18; 19; 20; 21 e 24, comma 2 (quest'ultimo in combinato disposto con l'art. 31, comma 1, lettera f), della legge della Regione Basilicata 26 luglio 2021, n. 29, recante «Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Basilicata e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e ss.mm.ii.», promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2022. F.to: Daria de PRETIS, Presidente Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2022. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI

Relatore: Filippo Patroni Griffi

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: de PRETIS

Massime

Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento nel giudizio in via principale - Soggetti privi di potestà legislativa - Esclusione - Differenze rispetto agli amici curiae. (Classif. 111002).

Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale - anche dopo le modifiche del 2020 alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che non hanno inciso sui requisiti di ammissibilità degli interventi in tali giudizi - si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi. La ratio dell'intervento nel giudizio costituzionale è inoltre radicalmente diversa, anche sotto il profilo della legittimazione, da quella sottesa alle opinioni degli amici curiae , come diversi sono i termini per l'ingresso in giudizio e le relative facoltà processuali. ( Precedenti: S. 221/2022; S. 121/2022 - mass. 44900; O. 134/2022 - mass. 44937; ord. allegata alla S. 117/2022; ord. allegata alla S. 187/2021; ord. allegata alla S. 56/2020 ).

Giudizio costituzionale - Sopravvenienze - Innovazioni normative non incidenti sui termini delle questioni proposte - Ininfluenza sul giudizio costituzionale pendente. (Classif. 111010).

Le innovazioni normative, riguardando aspetti diversi da quelli oggetto di censura, non incidono sui termini delle questioni promosse. ( Precedenti: S. 270/2017 - mass. 41526; S. 232/2017 - mass. 41700 ).

Energia - Concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - Norme della Regione Basilicata - Modalità di assegnazione - Requisiti tecnico-organizzativi e economico-finanziari richiesti agli operatori economici - Criteri di aggiudicazione e di valutazione delle proposte progettuali - Obblighi e limiti gestionali dei partecipanti alle gare - Miglioramenti energetici - Misure di compensazione ambientale e territoriale - Determinazione della componente fissa del canone - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Carente motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 094002).

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., degli artt. 12, commi 2 e 3 (quest'ultimo in combinato disposto con l'art. 15, comma 2); 13, comma 1; 18; 19; 20; 21 e 24, comma 2 (quest'ultimo in combinato disposto con l'art. 31, comma 1, lett. f ), della legge reg. Basilicata, n. 29 del 2021. Le disposizioni regionali censurate disciplinano le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico in relazione ai requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti agli operatori economici (art. 12, commi 2 e 3), ai criteri di aggiudicazione e di valutazione delle proposte progettuali (art. 13), alle condizioni richieste per le proposte progettuali dei partecipanti alle gare in termini di obblighi e limiti gestionali (art. 18), di miglioramenti energetici (art. 19) e ambientali (art. 20) nonché di misure di compensazione (art. 21) e, infine, anche in relazione alla disciplina del canone concessorio (art. 24). Le prime sette questioni sono inammissibili per inconferenza del parametro costituzionale evocato, poiché il dato normativo, quello sistematico e contenutistico nonché i precedenti costituzionali portano a ricondurre la normativa sulle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico alla materia «tutela della concorrenza» di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., avendo ad oggetto la disciplina delle procedure di evidenza pubblica. Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 2, che disciplina la determinazione della componente fissa del canone dovuto dal concessionario per l'utilizzo della forza motrice conseguibile con le acque e con i beni costituenti la grande derivazione idroelettrica, anch'essa risulta carente nella motivazione, perché il ricorrente non solo ha omesso di rappresentare che la componente fissa del canone "binomio" è disciplinata, oltre che dal comma 1- quinquies dell'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, anche dal successivo comma 1- septies , ma neppure ha spiegato come sarebbe vulnerata la sostenuta riserva di legge regionale, non adempiendo l'esigenza di adeguata motivazione che, nei giudizi proposti in via principale, si pone in termini più pregnanti rispetto a quelli instaurati in via incidentale. ( Precedenti: S. 119/2022 - mass. 44774; S. 117/2022 - mass. 44910; S. 4/2022 - mass. 44469; S. 219/2021; S. 171/2021 - mass. 44136; S. 95/2021 - mass. 43878; S. 28/2014 - mass. 37659; S. 411/2008 - mass. 33017; S. 1/2008 - mass. 32061; S. 401/2007 - mass. 31859 ).

Norme citate

  • legge della Regione Basilicata-Art. 12, comma 2
  • legge della Regione Basilicata-Art. 12, comma 3
  • legge della Regione Basilicata-Art. 15, comma 2
  • legge della Regione Basilicata-Art. 13, comma 1
  • legge della Regione Basilicata-Art. 18
  • legge della Regione Basilicata-Art. 19
  • legge della Regione Basilicata-Art. 20
  • legge della Regione Basilicata-Art. 21
  • legge della Regione Basilicata-Art. 24, comma 2
  • legge della Regione Basilicata-Art. 31, comma 1

Parametri costituzionali