About

Pronuncia 264/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Marco D'ALBERTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 9, della legge della Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), promosso dal Consiglio di Stato, sezione quarta, nel procedimento vertente tra R. C. e altro e il Comune di Terni e altri, con ordinanza del 2 luglio 2021, iscritta al n. 173 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2021. Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 il Giudice relatore Franco Modugno; deliberato nella camera di consiglio del 9 novembre 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 9, della legge della Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), nel testo in vigore anteriormente all'abrogazione disposta dall'art. 271, comma 1, lettera p), della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), nella parte in cui prevede che sia il comune, anziché l'ufficio tecnico regionale competente, a rendere il parere sugli strumenti urbanistici attuativi dei comuni siti in zone sismiche. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Franco Modugno

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: SCIARRA

Massime

Giudizio costituzionale - Oggetto - Pronuncia su disposizioni, anziché su norme - Conseguente permanente vigenza di quelle non espressamente espunte dall'ordinamento, sebbene di contenuto identico ad altre per le quali sia stata dichiarata l'illegittimità costituzionale - Possibilità di sottoporre a ulteriore giudizio la norma vigente ratione temporis, per il tramite della relativa disposizione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione della Regione Umbria, nel testo vigente anteriormente alla sua abrogazione, la quale prevede che il parere sugli strumenti comunali urbanistici attuativi in zone sismiche sia espresso, anziché dall'ufficio tecnico regionale competente, dal comune interessato). (Classif. 111006).

La Corte costituzionale giudica su norme, ma pronuncia su disposizioni; le sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale di una o più norme non si estendono pertanto a quelle che non siano in esse esplicitamente menzionate, il che per argumentum si desume anche dall'art. 27 della legge n. 87 del 1953. Ne discende che, se su una data disposizione la Corte non si pronuncia, non solo la disposizione, ma anche la norma da essa espressa o da essa ricavabile continuerà a vivere nell'ordinamento, potendo peraltro quest'ultima divenire oggetto, per il tramite della relativa disposizione, d'una diversa questione di legittimità costituzionale. Deve per converso affermarsi che il contenuto normativo di una disposizione, allorché quest'ultima non sia stata formalmente rimossa dall'ordinamento, è vigente e applicabile (e, di conseguenza, ove ne ricorrano le condizioni, sottoponibile a verifica di legittimità costituzionale), pur se, in precedenza, un contenuto normativo identico, ma promanante o ricavabile da una differente disposizione, sia stato già dichiarato costituzionalmente illegittimo. In definitiva, la rimozione dall'ordinamento d'una disposizione, e del correlato contenuto normativo, si verifica solo quando la dichiarazione di illegittimità costituzionale ricada espressamente su detta disposizione, ritrasferendo su di essa gli esiti e gli effetti dello scrutinio sulla relativa norma. ( Precedenti: S. 40/2020 - mass. 42481; S. 84/1996 - mass. 22262; S. 436/1992 - mass. 18875 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 24, comma 9, della legge reg. Umbria n. 11 del 2005, nel testo in vigore anteriormente all'abrogazione disposta dall'art. 271, comma 1, lett. p , della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, nella parte in cui prevede che sia il comune, anziché l'ufficio tecnico regionale competente, a rendere il parere sugli strumenti urbanistici attuativi dei comuni siti in zone sismiche. La disposizione impugnata dal Governo, nel regolare la pianificazione urbanistica comunale, è stata dapprima abrogata dall'indicato art. 271, comma 1, lett. p ; successivamente il legislatore ne ha trasfuso il contenuto nell'art. 28, comma 10, della stessa legge reg. n. 1 del 2015. La dichiarazione di illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione, tuttavia, non fa venire meno la rilevanza della questione in oggetto, avente ad oggetto la richiesta di annullamento di un piano attuativo ad iniziativa privata, adottato sulla base di un parere reso dal Comune ai sensi della disposizione censurata, e ciò sia in forza del principio tempus regit actum , valevole nei giudizi aventi ad oggetto atti amministrativi, sia perché essa non può considerarsi "travolta" dalla suddetta declaratoria di illegittimità costituzionale avente ad oggetto una norma di uguale contenuto). ( Precedenti: S. 192/2022 - mass. 45031; S. 68/2018 - mass. 41439 ).

Norme citate

  • legge della Regione Umbria-Art. 24, comma 9
  • legge della Regione Umbria-Art. 271, comma 1

Parametri costituzionali