Pronuncia 264/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Marco D'ALBERTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 9, della legge della Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), promosso dal Consiglio di Stato, sezione quarta, nel procedimento vertente tra R. C. e altro e il Comune di Terni e altri, con ordinanza del 2 luglio 2021, iscritta al n. 173 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2021. Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 il Giudice relatore Franco Modugno; deliberato nella camera di consiglio del 9 novembre 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 9, della legge della Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), nel testo in vigore anteriormente all'abrogazione disposta dall'art. 271, comma 1, lettera p), della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), nella parte in cui prevede che sia il comune, anziché l'ufficio tecnico regionale competente, a rendere il parere sugli strumenti urbanistici attuativi dei comuni siti in zone sismiche. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Franco Modugno
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: SCIARRA
Massime
Giudizio costituzionale - Oggetto - Pronuncia su disposizioni, anziché su norme - Conseguente permanente vigenza di quelle non espressamente espunte dall'ordinamento, sebbene di contenuto identico ad altre per le quali sia stata dichiarata l'illegittimità costituzionale - Possibilità di sottoporre a ulteriore giudizio la norma vigente ratione temporis, per il tramite della relativa disposizione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione della Regione Umbria, nel testo vigente anteriormente alla sua abrogazione, la quale prevede che il parere sugli strumenti comunali urbanistici attuativi in zone sismiche sia espresso, anziché dall'ufficio tecnico regionale competente, dal comune interessato). (Classif. 111006).
Norme citate
- legge della Regione Umbria-Art. 24, comma 9
- legge della Regione Umbria-Art. 271, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- legge-Art. 27