Pronuncia 265/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi da 16 a 23, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l'11 ottobre 2021, depositato in cancelleria il 19 ottobre 2021, iscritto al n. 65 del registro ricorsi del 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; udita nell'udienza pubblica del 18 ottobre 2022 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta; uditi l'avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; deliberato nella camera di consiglio del 10 novembre 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi da 16 a 23, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), promosse, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 49 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'art. 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Emanuela NAVARRETTA, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Emanuela Navarretta
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: SCIARRA
Massime
Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Carente ricostruzione del quadro normativo e genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale di norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che disciplinano le concessioni di piccole derivazioni d'acqua a uso idroelettrico). (Classif. 113003).
Norme citate
- legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia-Art. 4, comma 16
- legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia-Art. 4, comma 17
- legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia-Art. 4, comma 18
- legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia-Art. 4, comma 19
- legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia-Art. 4, comma 20
- legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia-Art. 4, comma 21
- legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia-Art. 4, comma 22
- legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia-Art. 4, comma 23
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 117
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 49
- direttiva CE-Art. 12
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 57