Pronuncia 30/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso dal Magistrato di sorveglianza di Siena, nel procedimento di sorveglianza ad istanza di G. M., con ordinanza del 2 febbraio 2021, iscritta al n. 109 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti l'atto di costituzione di G. M., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 2022 il Giudice relatore Stefano Petitti; uditi l'avvocato Michele Passione per G. M. e l'avvocato dello Stato Maurizio Greco per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies, commi 1, 3 e 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l'istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l'applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4, della medesima legge. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 3 febbraio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Stefano Petitti
Data deposito: Thu Feb 03 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AMATO
Massime
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Detenzione domiciliare speciale - Applicazione provvisoria della misura in caso di grave pregiudizio per il minore, come previsto per la detenzione domiciliare ordinaria - Omessa previsione - Violazione dell'interesse del bambino alla cura genitoriale - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 167002).
Norme citate
- legge-Art. 47 QUINQUIES, comma 1
- legge-Art. 47 QUINQUIES, comma 3
- legge-Art. 47 QUINQUIES, comma 7