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Pronuncia 57/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale), della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 274, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle parole: «o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.», giudizio iscritto al n. 174 del registro referendum. Vista l'ordinanza del 29 novembre 2021 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta; udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022 il Giudice relatore Stefano Petitti; uditi gli avvocati Sonia Sau per la Regione autonoma della Sardegna e Giovanni Guzzetta per i Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto e Piemonte; deliberato nella camera di consiglio del 16 febbraio 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 274, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle parole: «o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni», richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 29 novembre 2021 dall'Ufficio centrale per il referendum. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Stefano Petitti

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMATO

Massime

Giudizio costituzionale per l'ammissibilità del referendum - In genere - Contraddittorio - Soggetti diversi dai promotori, purché interessati alla decisione - Ammissibilità dell'intervento - Facoltà ammessa dalla Corte costituzionale - Esclusione di un diritto a partecipare al procedimento - Necessità che il procedimento rispetti scansione temporale definita, nell'avvio e nella conclusione. (Classif. 116001).

Nella camera di consiglio relativa al giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, è consentita non solo l'illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori ( ex art. 33 della legge n. 352 del 1970), ma - prima ancora - possono essere ammessi gli scritti presentati da soggetti diversi, e tuttavia interessati alla decisione sull'ammissibilità delle richieste referendarie, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte. Tale ammissione non si traduce in un diritto di questi soggetti di partecipare al procedimento e di illustrare le relative tesi in camera di consiglio, ma comporta solo la facoltà della Corte costituzionale, ove lo ritenga opportuno, di consentire brevi integrazioni orali degli scritti prima che i presentatori illustrino le rispettive posizioni. ( Precedenti: S. 10/2020 - mass. 42251; S. 5/2015 - mass. 38218; S. 13/2012 - mass. 36043; S. 28/2011 - mass. 35382; S. 27/2011 - mass. 35379; S. 26/2011 - mass. 35375; S. 25/2011 - mass. 35370; S. 24/2011 - mass. 35366 ). Il procedimento per valutare l'ammissibilità del referendum abrogativo deve tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita. ( Precedente: S. 31/2000 - mass. 25143 ).

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 33

Procedimento penale - Misure cautelari - Applicazione - Distinzione in base alle diverse esigenze ad esse sottese. (Classif. 194002)

Nell'ambito delle esigenze cautelari disciplinate dall'art. 274, comma 1, cod. proc. pen., quelle previste dalle lett. a ) e b ) costituiscono la tipizzazione di esigenze strettamente inerenti al processo penale (il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova o che l'imputato si dia alla fuga); quella prevista dalla lett. c ) ha un fondamento in parte diverso, attinente a finalità di prevenzione esterne al processo, da ricondursi a esigenze di tutela della collettività (il pericolo di commissione di gravi delitti). ( Precedente: S. 22/2022 - mass. 44585 ).

Legge - In genere - Legge penale - Utilizzo a tutela dei beni giuridici solo in caso di extrema ratio - Possibile ricorso a diversi precetti e sanzioni. (Classif. 141001).

Le esigenze costituzionali di tutela non si esauriscono in quella penale, ben potendo essere soddisfatte con diverse forme di precetti e di sanzioni. ( Precedenti: S. 8/2022 - mass. 44474; S. 447/1998 - mass. 24351; O. 317/1996 - mass. 22968; S. 1/1980 - mass. 12145; S. 64/1970 - mass. 4985 ).

Giudizio costituzionale per l'ammissibilità del referendum - In genere - Oggetto della richiesta - Limiti - Possibili ragioni di inammissibilità, ricavabili sia dall'art. 75, secondo comma, cost. sia dai requisiti richiesti per la formulazione del quesito. (Classif. 116001).

Il giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo si propone di verificare che non sussistano eventuali ragioni di inammissibilità sia indicate, o rilevabili in via sistematica, dall'art. 75, secondo comma, Cost., attinenti alle disposizioni oggetto del quesito referendario; sia relative ai requisiti concernenti la formulazione del quesito referendario, come desumibili dall'interpretazione logico-sistematica della Costituzione, quali omogeneità, chiarezza e semplicità, completezza, coerenza, idoneità a conseguire il fine perseguito, rispetto della natura ablativa dell'operazione referendaria. ( Precedenti: S. 17/2016 - mass. 38712; S. 174/2011 - mass. 35667; S. 137/1993 - mass. 19268; S. 48/1981; S. 70/1978; S. 16/1978 - mass. 14196 ).

Parametri costituzionali

Giudizio costituzionale per l'ammissibilità del referendum - In genere - Interpretazione del quesito - Assenza di motivazione - Necessità di accertamento obiettivo, in base alla sua formulazione e alla incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento - Accertamento di una matrice razionalmente unitaria (nel caso di specie: ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo denominata «Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lett. c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale»). (Classif. 116001).

La richiesta referendaria è atto privo di motivazione, sicché il quesito va interpretato esclusivamente in base alla sua formulazione ed all'incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento. Solo mediante questo accertamento obiettivo, infatti, è possibile verificare, conformemente ai caratteri del giudizio di ammissibilità e senza che possano venire in rilievo profili di illegittimità costituzionale della legge oggetto della richiesta referendaria o della normativa di risulta, se dalle disposizioni di cui si propone l'abrogazione si possa trarre con chiarezza una matrice razionalmente unitaria, vale a dire un criterio ispiratore fondamentalmente comune o un principio, la cui eliminazione o permanenza viene fatta dipendere dalla risposta del corpo elettorale. ( Precedenti: S. 51/2022; S. 25/2011; S. 47/1991; S. 17/2016 - mass. 38712; S. 13/2012 - mass. 36044; S. 25/1981 - mass. 9398; S. 16/1978 - mass. 14201 ). (Nel caso di specie, è dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 274, comma 1, lett. c , cod. proc. pen., limitatamente alle parole: «o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni», richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 29 novembre 2021 dall'Ufficio centrale per il referendum , costituito presso la Corte di cassazione. Non sussiste alcuna delle cause di inammissibilità indicate nell'art. 75 Cost. e sono rispettati i requisiti di chiarezza, omogeneità e univocità del quesito, che è espressione di una matrice razionalmente unitaria e privo di quei connotati di manipolatività idonei a denotare un carattere surrettiziamente propositivo dell'alternativa posta al corpo elettorale. Esso infatti, benché si avvalga della tecnica del ritaglio, investe un frammento normativo dotato di un autonomo contenuto precettivo, e non manca di includere alcuna disposizione funzionalmente collegata a quella di cui si chiede l'abrogazione, sicché non vengono minate né la sua coerenza, né la sua completezza. Né, infine, sussistono ragioni ostative all'ammissibilità del quesito derivanti dalla natura costituzionalmente necessaria o vincolata della disposizione di cui si chiede l'abrogazione). ( Precedenti: S. 10/2020 - mass. 42252; S. 13/2012 - mass. 36045; S. 26/2011- mass. 35378; S. 35/2000 - mass. 25151; S. 33/2000 - mass. 25138; S. 30/1997 - mass. 23124; S. 13/1995; S. 36/1993 - mass. 19071 ).

Parametri costituzionali

Referendum - Referendum abrogativo - Oggetto - Leggi costituzionalmente necessarie o contenuto costituzionalmente vincolato - Esclusione. (Classif. 214002).

Va esclusa l'abrogazione mediante referendum di leggi costituzionalmente necessarie, la cui mancanza creerebbe un grave vulnus nell'assetto costituzionale dei poteri dello Stato, e di quelle a contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non può venire alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa o di altre leggi costituzionali. ( Precedenti: S. 45/2005 - mass. 29123; S. 35/1997; S. 27/1987 - mass. 4039; S. 26/1981 - mass. 14932; S. 25/1981 - mass. 9398; S. 16/1978 - mass. 14196 ).