Pronuncia 62/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'art. 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), promosso dal Consiglio di Stato, sezione terza, nel procedimento vertente tra A. F. e altro e il Comune di Castello del Matese e altri, con ordinanza del 4 giugno 2021, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti gli atti di costituzione di A. F. e L. D.L., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udita nell'udienza pubblica del 25 gennaio 2022 la Giudice relatrice Daria de Pretis; uditi l'avvocato Federico Maurizio Ricciardi per A. F. e L. D.L. e l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 71, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Daria de PRETIS, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Daria de Pretis
Data deposito: Thu Mar 10 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AMATO
Massime
Diritti inviolabili o fondamentali - In genere - Tutela - Assenza di soluzione a "rime obbligate" - Ammissibilità della questione, laddove siano presenti nell'ordinamento una o più soluzioni costituzionalmente adeguate. (Classif. 081001).
Elezioni - In genere - Parità di genere - Attuazione e difesa del principio - Soluzioni rimesse alla discrezionalità del legislatore - Limiti - Necessità di una disciplina che sia coerente con le finalità perseguite e non manifestamente irragionevole - Possibile intervento della Corte costituzionale in presenza di soluzione costituzionalmente adeguata (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua del combinato disposto delle norme sull'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, laddove non prevede l'esclusione delle liste elettorali prive della necessaria rappresentanza di entrambi i generi, come previsto nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti). (Classif. 093001).
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 71, comma 3
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 30 LETT. D-BIS)
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 30 LETT. E)