Pronuncia 67/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, promossi dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con due ordinanze dell'8 aprile 2021, iscritte, rispettivamente, ai numeri 110 e 111 del registro ordinanze 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti gli atti di costituzione di R. M, di S. B.G. e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2022 il Giudice relatore Silvana Sciarra; uditi gli avvocati Alberto Guariso per R. M e altro, Mauro Sferrazza per l'INPS e l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione - quest'ultimo in relazione agli artt. 2, paragrafo 1, lettere a), b), e c), e 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, e agli artt. 3, paragrafo 1, lettere b), e c), e 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (UE) 2011/98 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa ad una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro - dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'8 febbraio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Silvana SCIARRA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Silvana Sciarra
Data deposito: Fri Mar 11 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AMATO
Massime
Unione Europea - Rapporti dello Stato con l'Unione europea - Rapporti tra i diversi sistemi di garanzia - Applicazione del principio di effettività delle tutele e del primato del diritto dell'Unione - Vincolo, per il giudice che ha disposto il rinvio pregiudiziale, delle pronunce della Corte GUE. (Classif. 258001).
Parametri costituzionali
- trattato unione europea-Art. 4
- trattato unione europea-Art. 4
Straniero - Politiche sociali - Assegno per il nucleo familiare - Nozione di nucleo familiare - Esclusione del coniuge, dei figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salva la clausola di reciprocità ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale - Denunciata violazione degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario - Diretta applicabilità del diritto europeo, accertato dalla Corte GUE adita con rinvio pregiudiziale, che impone l'obbligo della parità di trattamento (salva la facoltà di deroga, non esercitata dallo Stato italiano nel caso di specie) - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 245005).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 2, comma 6
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 117
- direttiva CE-Art. 2
- direttiva CE-Art. 11
- direttiva UE-Art. 3
- direttiva UE-Art. 12