Pronuncia 67/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, promossi dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con due ordinanze dell'8 aprile 2021, iscritte, rispettivamente, ai numeri 110 e 111 del registro ordinanze 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti gli atti di costituzione di R. M, di S. B.G. e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2022 il Giudice relatore Silvana Sciarra; uditi gli avvocati Alberto Guariso per R. M e altro, Mauro Sferrazza per l'INPS e l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione - quest'ultimo in relazione agli artt. 2, paragrafo 1, lettere a), b), e c), e 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, e agli artt. 3, paragrafo 1, lettere b), e c), e 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (UE) 2011/98 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa ad una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro - dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'8 febbraio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Silvana SCIARRA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Silvana Sciarra

Data deposito: Fri Mar 11 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMATO

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Massime

Unione Europea - Rapporti dello Stato con l'Unione europea - Rapporti tra i diversi sistemi di garanzia - Applicazione del principio di effettività delle tutele e del primato del diritto dell'Unione - Vincolo, per il giudice che ha disposto il rinvio pregiudiziale, delle pronunce della Corte GUE. (Classif. 258001).

La competenza esclusiva della Corte di giustizia UE nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati, comporta, in virtù del principio di effettività delle tutele, che le decisioni adottate sono vincolanti, innanzi tutto nei confronti del giudice che ha disposto il rinvio. ( Precedenti: O. 217/2021 - mass. 44359 ; O. 216/2021 - mass. 44273 ; O. 182/2020 - mass. 43382 ). Il principio del primato del diritto dell'Unione e l'art. 4, par. 2 e 3, TUE costituiscono l'architrave su cui poggia la comunità di Corti nazionali, tenute insieme da convergenti diritti e obblighi, con effetti propulsivi nei confronti dell'ordinamento interno. Infatti, in tale sistema il sindacato accentrato di costituzionalità, configurato dall'art. 134 Cost., non è alternativo a un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo, ma con esso confluisce nella costruzione di tutele sempre più integrate. ( Precedenti: S. 269/2017 - mass. 41943; S. 117/2019 - mass. 42633 ).

Parametri costituzionali

  • trattato unione europea-Art. 4
  • trattato unione europea-Art. 4

Straniero - Politiche sociali - Assegno per il nucleo familiare - Nozione di nucleo familiare - Esclusione del coniuge, dei figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salva la clausola di reciprocità ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale - Denunciata violazione degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario - Diretta applicabilità del diritto europeo, accertato dalla Corte GUE adita con rinvio pregiudiziale, che impone l'obbligo della parità di trattamento (salva la facoltà di deroga, non esercitata dallo Stato italiano nel caso di specie) - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 245005).

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. - quest'ultimo in relazione agli artt. 2, par. 1, lett. a ), b ), e c ), e 11, par. 1, lett. d ), della direttiva 2003/109/CE, e agli artt. 3, par. 1, lett. b ), e c ), e 12, par. 1, lett. e ), della direttiva (UE) 2011/98 -, dell'art. 2, comma 6- bis , del d.l. n. 69 del 1988, n. 69, conv. con modif. in legge n. 153 del 1988, il quale, all'interno della disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, prevede che non fanno parte del nucleo familiare il coniuge, i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che lo Stato di cui lo straniero è cittadino riservi un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. Il contrasto della norma censurata con il diritto dell'Unione è stato accertato dalla Corte GUE, adita con rinvio pregiudiziale nel corso di entrambi i giudizi a quibus , la quale ha affermato - con la sentenza 25 novembre 2020, in causa C-302/19, INPS - che l'art. 12, par. 1, lett. e ), della direttiva 2011/98/UE, deve essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri di riconoscere ai cittadini di paesi terzi titolari di permesso unico le prestazioni di sicurezza sociale, tra cui rientra l'assegno per il nucleo familiare, alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro. Pertanto, in assenza di esercizio della facoltà di deroga consentita dall'art. 11, par. 2, della direttiva 2003/109/CE, e nella prospettiva del primato del diritto dell'Unione, alle norme di diritto europeo contenute negli artt. 11, par. 1, lett. d ), della direttiva 2003/109/CE e 12, par. 1, lett. e ), della direttiva 2011/98/UE deve riconoscersi effetto diretto. Se, infatti, l'organizzazione dei regimi di sicurezza sociale rientra tra le competenze degli Stati membri, che possono conformare e modificare il sistema delle provvidenze in coerenza con esigenze interne di sostenibilità complessiva, le direttive richiamate prevedono un obbligo chiaro, preciso e incondizionato, come tale dotato di effetto diretto, di non differenziare il trattamento del cittadino di paese terzo rispetto a quello riservato ai cittadini degli Stati in cui essi operano legalmente. Se ben può il legislatore scegliere le modalità con cui eliminare l'accertata discriminazione anche per il passato, il compito della rimozione degli effetti discriminatori già verificatisi rimane affidato al giudice. ( Precedente: S. 54/2022 - mass. 44743 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 2, comma 6
  • legge-Art.

Parametri costituzionali