Pronuncia 90/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della sentenza della Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale centrale di appello, 30 luglio 2021, n. 350, di riforma parziale della sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta, 25 ottobre 2018, n. 5, promosso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con ricorso notificato il 1° ottobre 2021, depositato in cancelleria il 14 ottobre 2021, iscritto al n. 3 del registro conflitti tra enti 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, gli atti di intervento di A. F., S. B. e L. L.T., nonché quello del Procuratore generale della Corte dei conti; udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 2022 il Giudice relatore Silvana Sciarra; uditi gli avvocati Giovanni Guzzetta per la Regione autonoma Valle d'Aosta/ Valleé d'Aoste, Federico Sorrentino per A. F., S. B. e L. L.T., gli avvocati dello Stato Emanuele Feola e Leonello Mariani per il Presidente del Consiglio dei ministri e il Procuratore generale della Corte dei conti Angelo Canale per la Procura generale presso la Corte dei conti; deliberato nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara che non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale di appello, adottare la sentenza 30 luglio 2021, n. 350, che, in parziale riforma della sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta, 25 ottobre 2018, n. 5, ha accertato la responsabilità amministrativa, con conseguente condanna per danno erariale, dei consiglieri regionali della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste che hanno votato per l'approvazione della deliberazione del Consiglio regionale del 23 ottobre 2014, n. 823/XIV, di ricapitalizzazione della società per azioni a totale partecipazione pubblica Casinò de la Vallée spa; 2) annulla per l'effetto la sentenza della Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale di appello, 30 luglio 2021, n. 350, nonché tutti gli atti e i provvedimenti consequenziali o comunque connessi. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Silvana SCIARRA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 25 gennaio 2022ORDINANZAVisto l'intervento spiegato in giudizio da A. F., S. B. e L. L.T., componenti del Consiglio regionale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste nella consiliatura 2013/2018, nonché l'intervento del Procuratore generale presso la Corte dei conti;considerato che nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, di regola, non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi (ordinanza n. 269 del 2019; ordinanza allegata alla sentenza n. 230 del 2017);che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non può tuttavia escludersi la possibilità che l'oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall'esito del conflitto (ordinanza n. 269 del 2019; sentenze n. 259 del 2019 e n. 107 del 2015);che, nel caso di specie, A. F. ed altri, in qualità di ex consiglieri regionali, rivestono la qualità di parti del giudizio definito con la sentenza n. 350 del 2021 della Corte dei conti, terza sezione centrale d'appello, oggetto del presente conflitto di attribuzione, impugnata dinanzi alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione;che il giudizio in esame verte sulla spettanza alla Corte dei conti del potere di esercitare la giurisdizione contabile nei confronti dei citati consiglieri regionali ed è pertanto suscettibile di condizionare sia l'esecuzione della sentenza di appello impugnata, sia il giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, incidendo in maniera immediata e diretta sulla situazione soggettiva dei medesimi consiglieri;che anche il Procuratore generale presso la Corte dei conti è parte del giudizio ordinario, la cui decisione è oggetto del conflitto;che l'esito del presente conflitto è, quindi, suscettibile di incidere sulla definitiva affermazione o negazione del diritto del PM contabile di agire in giudizio per la tutela degli interessi erariali al risarcimento del danno asseritamente patito dalle finanze pubbliche;che, pertanto, devono essere dichiarati ammissibili gli interventi di A. F. ed altri, in qualità di ex consiglieri regionali, nonché del Procuratore generale presso la Corte dei conti, al fine di consentire loro di far valere le proprie ragioni nel giudizio di fronte a questa Corte;che deve, inoltre, essere consentito l'intervento del Procuratore generale presso la Corte dei conti, anche ove spiegato personalmente, senza alcun patrocinio di avvocato legittimato alla difesa innanzi a questa Corte, in quanto la previsione generale di cui all'art. 20, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), va interpretata nel senso che per gli organi dello Stato e delle Regioni non è richiesta una difesa professionale, a differenza di quanto è specificamente previsto per il Governo, rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, e per le altre parti, che possono affidare la propria rappresentanza e difesa soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione (sentenze n. 43 del 2019 e n. 252 del 2013; ordinanza n. 136 del 2018).Per Questi MotiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara ammissibile l'intervento spiegato in giudizio da A. F., S. B. e L. L.T., in qualità di ex componenti del Consiglio regionale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nonché l'intervento del Procuratore generale presso la Corte dei conti, spiegato personalmente, nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.F.to: Giuliano Amato, Presidente
Relatore: Silvana Sciarra
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: AMATO
Massime
Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti - Esclusione - Eccezioni - Ammissibilità laddove l'oggetto del conflitto coinvolga, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi. (Classif. 111002).
Azione e difesa (diritti di) - Autodifesa - Possibilità, per gli organi dello Stato e delle Regioni (nel caso di specie: ammissibilità, nel giudizio per confitto di attribuzione tra enti, dell'intervento spiegato personalmente dal Procuratore generale della Corte dei conti). (Classif. 031002).
Parametri costituzionali
- legge-Art. 20
Giudizio costituzionale per confitto di attribuzione tra enti - Requisito oggettivo - Possibilità, per il ricorrente, di impugnare anche gli atti preparatori o non definitivi, con esclusione di quelli meramente consequenziali. (Classif. 115005).
Parametri costituzionali
- legge-Art. 39
Giudizio costituzionale per confitto di attribuzione tra enti - Requisito oggettivo - Atti di esercizio della funzione giurisdizionale - Possibilità, per il ricorrente, di impugnare anche solo la sentenza di appello, anziché quella di primo grado - Inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza - Inammissibilità del confitto volto a contestare ipotetici errores in iudicando. (Classif. 115005).
Regioni - Insindacabilità dei consiglieri regionali - Guarentigia estesa, oltre che alla funzione legislativa, anche a quelle di indirizzo, di controllo e regolamentari (nel caso di specie: non spettanza allo Stato, e per esso al magistrato contabile, di adottare la sentenza n. 350 del 2021, di condanna per danno erariale di alcuni consiglieri della Regione autonoma Valle d'Aosta, di approvazione, mediante delibera consiliare, della ricapitalizzazione della società a totale partecipazione pubblica Casinò de la Vallée spa; suo conseguente annullamento, nonché di tutti gli atti e i provvedimenti consequenziali o comunque connessi). (Classif. 215009).
Parametri costituzionali
- statuto regione Valle d'Aosta-Art. 24
- Costituzione-Art. 122