Pronuncia 95/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 726 del codice penale, come sostituito dall'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), promosso dal Giudice di pace di Sondrio nel procedimento vertente tra A. B. e la Prefettura della Provincia di Sondrio, con ordinanza del 26 novembre 2020, iscritta al n. 80 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 il Giudice relatore Francesco Viganò; deliberato nella camera di consiglio del 9 marzo 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 726 del codice penale, come sostituito dall'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «da euro 5.000 a euro 10.000» anziché «da euro 51 a euro 309». Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Francesco Viganò

Data deposito: Thu Apr 14 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMATO

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Massime

Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Necessità, per il giudice a quo, di confutare tutte le possibili eccezioni di rito possibile ostacolo all'esame del merito - Esclusione - Esame riservato alle plausibili ragioni di ostacolo all'ammissibilità. (Classif. 112005).

L'esigenza di una puntuale motivazione sulla rilevanza della questione, pur necessaria, non può essere estesa sino a pretendere che il giudice a quo si impegni nella confutazione di tutte le pensabili eccezioni di rito, rilevabili su istanza di parte o d'ufficio, che ostino all'esame del merito della domanda nel giudizio che pende avanti a sé, salvo che nel caso in cui sussistano plausibili ragioni - emergenti dalla stessa ordinanza di rimessione - che possano condurre a dubitare di tale ammissibilità. ( Precedente. S. 102/2020 - mass. 43098 ).

Sanzioni amministrative - In genere - Sanzioni a carattere punitivo - Caratteri - Estensione ad esse del principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito - Conseguente limite alla scelta sanzionatoria del legislatore, anche a salvaguardia della coerenza tra le diverse parti dell'ordinamento. (Classif. 232001).

Le sanzioni amministrative a carattere punitivo sono quelle che condividono con le pene il carattere reattivo rispetto a un illecito, per la cui commissione l'ordinamento dispone che l'autore subisca una sofferenza in termini di restrizione di un diritto (diverso dalla libertà personale, la cui compressione in chiave sanzionatoria è riservata alla pena); restrizione che trova, dunque, la sua "causa giuridica" proprio nell'illecito che ne costituisce il presupposto. Allo stesso modo che per le pene - pur a fronte dell'ampia discrezionalità che al legislatore compete nell'individuazione degli illeciti e nella scelta del relativo trattamento punitivo - anche per le sanzioni amministrative si prospetta l'esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell'illecito sanzionato; evenienza nella quale la compressione del diritto diverrebbe irragionevole e non giustificata. ( Precedenti: S. 185/2021 - mass. 44239 ; S.212/2019 - mass. 42706 ; S. 88/2019 - mass. 42546 ). Il principio della proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità dell'illecito si applica anche al di fuori dei confini della responsabilità penale, e in particolare alla materia delle sanzioni amministrative a carattere punitivo, rispetto alle quali esso trova il proprio fondamento nell'art. 3 Cost., in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione. ( Precedente: S.112/2019 - mass. 42628 ). Per quanto debba riconoscersi un ampio margine di discrezionalità al legislatore nell'individuare la misura della sanzione appropriata per ciascun illecito amministrativo, una tale discrezionalità non può sconfinare nella manifesta irragionevolezza e nell'arbitrio, come nei casi in cui la scelta sanzionatoria risulti macroscopicamente incoerente rispetto ai livelli medi di sanzioni amministrative previste per illeciti amministrativi di simile o maggiore gravità. Una manifesta disparità sanzionatoria tra condotte illecite non può non ingenerare, in chi risulti colpito da una sanzione eccessivamente severa, il sentimento di aver subito una ingiustizia. Sentimento che ha le proprie radici proprio nel vulnus avvertito a quel valore essenziale dell'ordinamento giuridico di un Paese civile tutelato dall'art. 3 Cost., e rappresentato dalla coerenza tra le parti di cui si compone. ( S. 204/1982 - mass. 11572 ).

Parametri costituzionali

Diritti inviolabili o fondamentali - In genere - Tutela - Assenza di soluzione a "rime obbligate" - Ammissibilità della questione, laddove siano presenti nell'ordinamento una o più soluzioni costituzionalmente adeguate. (Classif. 081001).

Una volta accertato un vulnus a un principio o a un diritto riconosciuti dalla Costituzione, non può essere di ostacolo all'esame nel merito della questione di legittimità costituzionale l'assenza di un'unica soluzione a "rime obbligate" per ricondurre l'ordinamento al rispetto della Costituzione, ancorché si versi in materie riservate alla discrezionalità del legislatore, risultando a tal fine sufficiente la presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni "costituzionalmente adeguate", che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore. ( S. 62/2022 - mass. 44627; S. 28/2022 - mass. 44616; S. 63/2021 - mass. 43782; S. 252/2020 - mass. 42717; S. 224/2020 - mass. 42755; S. 99/2019 - mass. 42189; S. 40/2019 - mass. 42186, S. 233/2018 - mass. 41054; S. 222/2018 - mass. 40937 ).

Sanzioni amministrative - In genere - Atti contrari alla pubblica decenza - Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro, anziché da 51 a 309 euro, come previsto per gli atti osceni colposi - Violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 232001).

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 726 cod. pen., come sostituito dall'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «da euro 5.000 a euro 10.000» anziché «da euro 51 a euro 309». La verifica della proporzionalità della cornice edittale censurata dal Giudice di pace di Sondrio - relativa a condotte certamente in grado di ingenerare molestia e fastidio, ma altrettanto indubbiamente di disvalore limitato, risolvendosi in definitiva in una espressione di trascuratezza rispetto alle regole di buona educazione proprie di una civile convivenza - fa sì che la sanzione prevista appaia manifestamente sproporzionata, sol che la si confronti con quelle comminate, ad esempio, per illeciti amministrativi di assai frequente realizzazione come quelli previsti in materia di circolazione stradale. L'eccessività del minimo indicato si coglie agevolmente anche nel confronto con lo specifico trattamento sanzionatorio oggi previsto per gli atti osceni, illecito da sempre considerato in rapporto di gravità maggiore - perché comprende condotte connotate da gravità tutt'altro che trascurabile, come in particolare gli atti esibizionistici, i quali sono spesso percepiti dalla persona che ne sia involontariamente spettatrice come atti aggressivi - rispetto a quello, fenomenologicamente contiguo, di atti contrari alla pubblica decenza. Accertato il vulnus al principio di proporzionalità della pena, è possibile ricondurre a legalità costituzionale la disposizione censurata, mediante la soluzione "costituzionalmente adeguata", stabilita dalla cornice edittale per la peculiare ipotesi di atti osceni realizzati per colpa. Per quanto, infatti, la condotta di tale illecito sia caratterizzata, dal punto di vista materiale, dal necessario coinvolgimento della sfera sessuale da parte dell'agente, estranea agli atti contrari alla pubblica decenza, la natura meramente colposa della condotta esclude in radice quella dimensione aggressiva posseduta, invece, dagli atti sessuali deliberatamente compiuti in pubblico. Né tale conclusione potrebbe essere inficiata dall'obiezione per cui l'illecito di atti contrari alla pubblica decenza comprende anche condotte dolose. Rispetto infatti alla generalità degli illeciti amministrativi, come accade anche per le contravvenzioni, il fuoco del disvalore del fatto non risiede nel peculiare atteggiarsi dell'elemento soggettivo (che rileva normalmente soltanto quale criterio di quantificazione della sanzione), bensì nella materialità della condotta, e in particolare nella sua oggettiva dimensione di offensività per gli interessi protetti dalla norma. Offensività che pare, per l'appunto, non distante da quella caratteristica dell'illecito di atti osceni, allorché compiuto meramente per colpa. Resta ferma, naturalmente, la possibilità per il legislatore di individuare altra e in ipotesi più congrua cornice sanzionatoria, purché nel rispetto del principio di proporzionalità tra gravità dell'illecito e severità della sanzione, che risulta invece macroscopicamente violato dalla disposizione qui esaminata.

Norme citate

Parametri costituzionali