Pronuncia 95/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 726 del codice penale, come sostituito dall'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), promosso dal Giudice di pace di Sondrio nel procedimento vertente tra A. B. e la Prefettura della Provincia di Sondrio, con ordinanza del 26 novembre 2020, iscritta al n. 80 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 il Giudice relatore Francesco Viganò; deliberato nella camera di consiglio del 9 marzo 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 726 del codice penale, come sostituito dall'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «da euro 5.000 a euro 10.000» anziché «da euro 51 a euro 309». Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Francesco Viganò
Data deposito: Thu Apr 14 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AMATO
Massime
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Necessità, per il giudice a quo, di confutare tutte le possibili eccezioni di rito possibile ostacolo all'esame del merito - Esclusione - Esame riservato alle plausibili ragioni di ostacolo all'ammissibilità. (Classif. 112005).
Sanzioni amministrative - In genere - Sanzioni a carattere punitivo - Caratteri - Estensione ad esse del principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito - Conseguente limite alla scelta sanzionatoria del legislatore, anche a salvaguardia della coerenza tra le diverse parti dell'ordinamento. (Classif. 232001).
Parametri costituzionali
Diritti inviolabili o fondamentali - In genere - Tutela - Assenza di soluzione a "rime obbligate" - Ammissibilità della questione, laddove siano presenti nell'ordinamento una o più soluzioni costituzionalmente adeguate. (Classif. 081001).
Sanzioni amministrative - In genere - Atti contrari alla pubblica decenza - Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro, anziché da 51 a 309 euro, come previsto per gli atti osceni colposi - Violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 232001).
Norme citate
- codice penale-Art. 726
- decreto legislativo-Art. 2, comma 6