Pronuncia 59/1958
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e 1 e 2 del R. D. 28 febbraio 1930, n. 289, promosso con ordinanza 30 luglio 1957 del Tribunale di Crotone, emessa nel procedimento penale a carico di Rauti Francesco, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 7 settembre 1957 ed iscritta al n. 80 del Registro ordinanze 1957. Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1958 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli; uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Gugliemi e gli avvocati Arturo Carlo Jemolo, Leopoldo Piccardi e Giacomo Rosapepe.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE respinta la eccezione pregiudiziale proposta dall'Avvocatura generale dello Stato; in riferimento alle norme contenute negli artt. 8 e 19 della Costituzione, dichiara: a) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159; b) la illegittimità costituzionale dell'art. 1 del R. D. 28 febbraio 1930, n. 289, in quanto richiede la autorizzazione governativa per l'apertura di templi od oratori, oltre che per gli effetti civili, anche per l'esercizio del culto; c) la illegittimità costituzionale dell'art. 2 dello stesso decreto 28 febbraio 1930, n. 289. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
Relatore: Biagio Petrocelli
Data deposito: Mon Nov 24 1958 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AZZARITI
Massime
SENT. 59/58 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO DEL GIUDIZIO PRINCIPALE: CONTRAVVENZIONE PREVISTA DALL'ART. 650 COD. PEN. - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE NORME IN BASE ALLE QUALI E' STATO EMESSO IL PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' - FATTISPECIE - PROPONIBILITA'.
Norme citate
- legge-Art. 3
- codice penale-Art. 650
- regio decreto-Art. 1
- regio decreto-Art. 2
Parametri costituzionali
- legge-Art. 23
SENT. 59/58 B. LIBERTA' DI CULTO - CULTI ACATTOLICI - LIBERTA' DI ESERCIZIO DEL CULTO: COMPRENDE L'APERTURA DI TEMPLI E ORATORI E LA NOMINA DI MINISTRI DEL CULTO - LIBERTA' DI AUTORGANIZZAZIONE DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE ACATTOLICHE - LIMITI.
Parametri costituzionali
SENT. 59/58 C. CONFESSIONI RELIGIOSE ACATTOLICHE - FACOLTA' DI STABILIRE RAPPORTI CON LO STATO - REGOLAMENTO DI TALI RAPPORTI - EFFETTI.
Parametri costituzionali
SENT. 59/58 D. CONFESSIONI RELIGIOSE ACATTOLICHE - LIBERTA' DI ORGANIZZARSI SECONDO PROPRI STATUTI - LIMITE DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLO STATO.
Parametri costituzionali
SENT. 59/58 E. CONFESSIONI RELIGIOSE ACATTOLICHE - ATTI DEI MINISTRI DI CULTO E APERTURA DI TEMPLI E ORATORI - EFFETTI CIVILI - CONTROLLO DELLO STATO - MANCATA EMANAZIONE DELLE LEGGI PREVISTE DALL'ART. 8 DELLA COSTITUZIONE - VALIDITA' DELLE NORME VIGENTI - LIMITI - ART. 3 LEGGE 24 GIUGNO 1929, N. 1159 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ART. 1 R.D. 28 FEBBRAIO 1930, N. 289 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ART. 2 DELLO STESSO DECRETO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- legge-Art. 3
- regio decreto-Art. 2
- regio decreto-Art. 1