Pronuncia 79/1958

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 724, primo comma, del Codice penale promosso con ordinanza del 18 ottobre 1957 del Pretore di Martina Franca, emessa nel procedimento penale a carico di Fumarola Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 del 5 dicembre 1957 ed iscritta al n. 96 del Registro ordinanze 1957. Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 19 novembre 1958 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza del Pretore di Martina Franca del 18 ottobre 1957, sulla legittimità costituzionale dell'art. 724, primo comma, Cod. pen., in riferimento agli artt. 7 e 8 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1958. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Relatore: Biagio Petrocelli

Data deposito: Tue Dec 30 1958 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AZZARITI

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Massime

SENT. 79/58. LIBERTA' DI CULTO - ART. 724 COD. PEN. - "RELIGIONE DELLO STATO" - INTERPRETAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La norma dell'art. 724 Cod. pen., in cui e' prevista la ipotesi contravvenzionale della bestemmia in pubblico, "con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinita' o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato" nel riferirsi alla "religione dello Stato", da' rilevanza non gia' a una qualificazione formale della religione cattolica, bensi' alla circostanza che questa e' professata nello Stato italiano, dalla quasi totalita' dei suoi cittadini, e come tale e' meritevole di particolare tutela penale. E' pertanto infondata la questione della legittimita' costituzionale del primo comma del citato articolo sollevata in relazione agli artt. 7 e 8 della Costituzione. Cfr.: 125/1957 A.