Pronuncia 67/1960

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98 Cod. proc. civ., promosso con l'ordinanza emessa il 24 giugno 1959 dal Tribunale di Chieti nel procedimento civile vertente tra Carabba Dino e Marcellusi Enzo, iscritta al n. 114 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 28 novembre 1959. Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1960 la relazione del Giudice Nicola Jaeger; uditi l'avv. Francesco Gravone, per Carabba Dino, l'avv. Umberto Lombardi, per Marcellusi Enzo, e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 98 del Codice di procedura civile, in riferimento alle norme contenute negli artt. 24 e 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 novembre 1960. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI.

Relatore: Nicola Jaeger

Data deposito: Tue Nov 29 1960 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AZZARITI

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Massime

SENT. 67/60 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO DEL GIUDIZIO - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO AL DISPOSITIVO E ALLA MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO.

Il fatto che in un'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, sia richiamata espressamente, nel dispositivo, una soltanto delle due norme della Costituzione indicate nella motivazione, non esclude che la questione di legittimita' sia da esaminare con riferimento ad entrambe le norme che devono, ai fini del giudizio, essere interpretate in coordinazione reciproca. (Nella specie venivano indicate nella motivazione gli articoli 3 e 24 Cost., e, nel dispositivo, risultava indicato soltanto il secondo articolo).

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 23

SENT. 67/60 B. PROCEDIMENTO CIVILE - ART. 98 COD. PROC. CIV. FACOLTA' DEL GIUDICE DI IMPORRE CAUZIONE PER LE SPESE ALL'ATTORE QUANDO VI SIA MOTIVO DI RITENERE CHE L'EVENTUALE SUA CONDANNA RESTI INESEGUITA - LIMITAZIONE INGIUSTIFICATA NEI CONFRONTI DEI NON ABBIENTI, DELLA LIBERTA' DI AGIRE IN GIUDIZIO PER LA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Dalla combinazione fra le norme contenute negli artt. 3 e 24 della Costituzione, si deduce che il principio, secondo il quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e la difesa e' diritto inviolabile in ogni stato del procedimento, deve provare applicazione per tutti, indipendentemente da ogni differenza di condizioni personali e sociali. Con tale principio contrasta l'art. 98 Cod. proc. civ., in quanto, prevedendo la imposizione della cauzione a carico di chi non e' ammesso al gratuito patrocinio e nell'ipotesi che l'eventuale condanna alle spese possa restare ineseguita, ricollega l'applicazione dell'istituto alle condizioni economiche dell'attore.