Pronuncia 111/1964

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art, 62, n. 6, prima parte, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1964 dal Pretore di Offida nel procedimento penale a carico di Cinciripini Celestino, iscritta al n. 34 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 73 del 21 marzo 1964. Udita nella camera di consiglio del 6 novembre 1964 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, n. 6, del Codice penale, nella parte in cui la disposizione stabilisce che attenua il reato "l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso", in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1964. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Relatore: Francesco Paolo Bonifacio

Data deposito: Fri Dec 11 1964 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 111/64. PROCESSO PENALE - COD. PEN., ART. 62, N. 6 - ATTENUANTE COSTITUITA DAL RISARCIMENTO DEL DANNO CHE ABBIA LUOGO PRIMA DEL GIUDIZIO - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. DIRITTO DI DIFESA - COST., ART. 24 - INTERPRETAZIONE - TUTELA PROCESSUALE ACCORDATA AI TITOLARI DI SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE SECONDO LA LORO CONFIGURAZIONE DI DIRITTO SOSTANZIALE.

L'art. 62, n. 6, prima parte, del codice penale per la applicazione della relativa attenuante, presuppone un effettivo, oltre che tempestivo (dovendo eseguirsi "prima del giudizio") e volontario (e come tale indice di ravvedimento) risarcimento dei danni causati dal reato. Pertanto la suddetta norma rientra fra quelle per effetto delle quali il raggiungimento di determinati fini dipende dall'adempimento di un onere patrimoniale e che di conseguenza comportano una diversa possibilita' di utilizzazione secondo la condizione economica dei soggetti che quei fini si propongano di conseguire. Non sempre ed in ogni caso, tuttavia, le norme di tal genere si pongono in contrasto con il principio di eguaglianza proclamato dall'art. 3 della Costituzione, ma solo quando la disparita' delle condizioni economiche, rendendo impossibile ai soggetti non abbienti il soddisfacimento dell'onere; a) impedisca l'esercizio di un diritto gia' a tutti parimenti riconosciuto e garantito da altre norme della Costituzione, oppure: b) in difetto di una giustificazione del precetto, ragionevole e desumibile da esigenze oggettive, vengano a crearsi non consentite situazioni di privilegio o di svantaggio. Nel senso dell'art. 62 n. 6, prima parte, del codice penale non ricorrono tuttavia ne' la ipotesi sub a) ne' la ipotesi sub b): non la ipotesi sub a) non sussistendo la dedotta violazione del diritto di agire e di difendersi in giudizio di cui all'art. 24 Cost., giacche' la norma in questione, avendo natura sostanziale, non ha attinenza con i mezzi processuali garantiti dall'art. 24 Cost., a tutela delle situazioni giuridiche subiettive, cosi' come queste scaturiscono dalla legge sostanziale; non l'ipotesi sub b) poiche' la norma in questione e' giustificata da ragioni di pubblico interesse ravvisabili se non direttamente negli interessi della vittima, nella effettiva e complessiva valutazione dei danni conseguenti al reato.