Pronuncia 111/1964
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art, 62, n. 6, prima parte, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1964 dal Pretore di Offida nel procedimento penale a carico di Cinciripini Celestino, iscritta al n. 34 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 73 del 21 marzo 1964. Udita nella camera di consiglio del 6 novembre 1964 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, n. 6, del Codice penale, nella parte in cui la disposizione stabilisce che attenua il reato "l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso", in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1964. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Relatore: Francesco Paolo Bonifacio
Data deposito: Fri Dec 11 1964 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AMBROSINI