Pronuncia 115/1964

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1964 dalla Corte di assise di appello di Milano nel procedimento penale a carico di Croce Faustino, iscritta al n. 31 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 67 del 14 marzo 1964. Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del Codice penale in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, sollevata dalla Corte di assise di appello di Milano con ordinanza del 24 gennaio 1964. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1964. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Relatore: Biagio Petrocelli

Data deposito: Tue Dec 22 1964 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

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Massime

SENT. 115/64. LEGGI PENALI - PENA - ERGASTOLO - ISOLAMENTO DIURNO - NON COSTITUISCE MISURA CONTRARIA AL SENSO DI UMANITA' - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA.

L'isolamento diurno del condannato all'ergastolo, per la funzione cui adempie e per le modalita' della sua applicazione, non costituisce misura contraria al senso di umanita'. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72 del codice penale, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Parametri costituzionali