Pronuncia 24/1966
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4134, promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1964 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra De Pascalis Carlo e l'Ente per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, iscritta al n. 143 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 212 del 29 agosto 1964. Visti gli atti di costituzione di Carlo De Pascalis e dell'Ente di riforma fondiaria in Puglia e Lucania; udita nell'udienza pubblica del 19 gennaio 1966 la relazione del Giudice Costantino Mortati; uditi l'avv. Ferdinando D'Atena, per il De Pascalis, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per l'Ente di riforma fondiaria.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4134, in riferimento all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto nel procedere alla determinazione della consistenza della proprietà terriera posseduta da Carlo De Pascalis, vi ha incluso il fondo Prisenna che aveva cessato di farne parte fin dal 1944. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo, della Consulta, il 17 marzo 1966. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Relatore: Costantino Mortati
Data deposito: Wed Mar 23 1966 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AMBROSINI
Massime
SENT. 24/66 A. RIFORMA FONDIARIA - D.P.R. 28 DICEMBRE 1952, N. 4143 - CONSISTENZA DELLA PROPRIETA' TERRIERA ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949 - DETERMINAZIONE - INCLUSIONE DI UN FONDO NON DI PROPRIETA' DELL'ESPROPRIATO DA DATA ANTERIORE - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art.
- legge-Art. 4
Parametri costituzionali
SENT. 24/66 B. RIFORMA FONDIARIA - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI SCORPORO - DIVISIONE EREDITARIA EFFETTUATA MEDIANTE COMPROMESSO IN DATA ANTERIORE AL 15 NOVEMBRE 1949 - PRETESA OPPONIBILITA' DEL FONDO ALL'ENTE DI RIFORMA - ESCLUSIONE - GIUSITIFICAZIONE.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 24/66 C. RIFORMA FONDIARIA - COMUNIONI PRO INDIVISO - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DA ESPROPRIARE A CARICO DI UN CONDOMINIO - CRITERI.
Norme citate
- legge-Art. 8